La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento torna a pronunciarsi in relazione ai parametri necessari ai fini della sospensione del procedimento con messa alla prova, ovvero in ordine alla necessaria sussistenza del programma di trattamento e la prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati.
Secondo l’art. 464 quater comma 3 C.p.P., “La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’ art. 133 del Codice Penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati”.
Il tenore letterale della norma e l’ utilizzo della congiunzione “e” affermano che le due condizioni indicate dalla norma, ovvero il programma di trattamento e la prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati, concorrono entrambi ai fini della valutazione discrezionale rimessa al giudice.
Si tratta, nella specie, di due giudizi diversi, attinente l’uno alla idoneità del programma di trattamento, l’altro alla personalità dell’imputato, desumibile alla luce dei precedenti penali annoverati e della gravità dei fatti contestati, parametri questi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 Codice Penale.
Ne consegue che il giudizio prognostico negativo in ordine a quest’ultimo impedisce l’ammissione al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, a prescindere dalla circostanza che sia stato o meno presentato il programma di trattamento.
Non conferente, peraltro, è l’assunto giurisprudenziale con il quale la giurisprudenza di legittimità ha censurato la decisione del giudice di merito di rigetto dell’ istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova a cagione della riscontrata assenza del programma di trattamento.
Ma lo stesso non può affermarsi nel caso in cui la decisione di rigetto dell’ istanza di sospensione per messa alla prova è stata assunta sulla scorta della prognosi negativa sulla personalità dell’imputato, preclusiva dell’ accesso al beneficio invocato, a prescindere dalla esistenza del programma di trattamento.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 45837 Anno 2017