Il programma di trattamento nella messa alla prova

il programma di trattamentoLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione relativa alla legittimità dell’impianto motivazionale dell’ordinanza di rigetto della sospensione del processo, con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis e 464 bis, C.p.P. pronunciata dal giudice monocratico senza acquisire il programma di trattamento.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, osservato che la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all’esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall’art. 133, C.p., “reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati“, come espressamente previsto dall’art. 464 quater, comma 3, C.p.P.

L’uso della congiunzione “e” rende evidente che nell’esercizio del suo potere discrezionale il giudice dovrà valutare, avendo sempre come punto di riferimento la gravità del reato e la capacità a delinquere del prevenuto, sia l’idoneità del programma di trattamento, sia la possibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell’imputato sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, previsione quest’ultima che, nel rifarsi alla formulazione dell’art. 164, comma 1, C.p. (con l’unica rilevante differenza che la valutazione riguarda la persona dell’imputato e non del “colpevole“), accomuna la l’ipotesi in esame alla sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 163, C.p.

Se ne deduce che l’impossibilità di formulare la suddetta prognosi con esito favorevole per l’imputato impedisce allo stesso di ottenere la sospensione del processo con messa alla prova, indipendentemente dalla circostanza che sia stato o meno presentato il programma di trattamento.

Va ricordato inoltre che le Sezioni Unite si sono recentemente espresse nel senso che l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 C.p.P, in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, C.p.P., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. Un, n.33216 del 31/03/2016 Rv. 267237).

Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 55265 Anno 2016

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