La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente il rigetto della richiesta di sospensione del processo ai fini dell’ammissione alla messa alla prova qualora all’istanza non venga allegato il relativo programma di trattamento.
La richiesta di sospensione del processo ai fini dell’ammissione alla messa alla prova viene accompagnata, nel caso di specie, da una richiesta di rinvio ai fini della predisposizione del “programma di trattamento” in relazione all’art. 464 bis C.p.P.
L’art. 464 bis, comma 4, primo periodo, introdotto dalla Legge n. 67 del 2014, prevede testualmente che “all’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma“.
All’istanza deve essere allegato alternativamente il programma ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di detto programma.
Si tratta di una previsione volta a comprovare la serietà della istanza, la effettiva volontà da parte dell’imputato di accedere alla messa alla prova.
Ciò giustifica l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell’assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464 bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all’ufficio di esecuzione penale (Corte di Cassazione n. 12721 del 17/01/2019).
Ne consegue che, anche solo in presenza di una istanza a cui sia allegata la mera richiesta del programma di trattamento all’ufficio di esecuzione penale, al giudice è precluso il rigetto della domanda, non essendo consentito di decidere prima di avere visionato tale programma; l’art. 464 ter, comma 3, C.p.P. prevede infatti che “la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 C.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati“.
Ne consegue che nell’ipotesi in cui l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova non è stata accompagnata dalla allegazione del programma di trattamento, il giudice deve differire la decisione anche nel caso di allegazione della sola richiesta del programma di trattamento.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 9197 Anno 2020