La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova a seguito del mancato avvio, da parte dell’imputato, del programma di trattamento previsto.
La revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova ex art. 168 quater C.p., viene disposta solo per i casi di “grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte” ovvero di “rifiuto alla prestazione del lavoro dì pubblica utilità o in caso di commissione, durante il periodo di prova di nuovo delitto non colposo, ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede“.
Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato ex art. 168 quater C.p. la sospensione del processo ricorrendo una delle ipotesi di cui alla disposizione, e cioè il “rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità“, così essendo configurabile il mancato avvio del programma, non altrimenti giustificato con ragioni di tipo impeditìvo.
All’imputato, infatti, è assicurata non solo la facoltà di formulare l’istanza (art. 464 ter C.p.P.), ma quella di chiedere, per una sola volta e per gravi motivi, la proroga del termine per completare il programma, al fine di non vedere vanificati, per ragioni esterne e diverse da quelle di cui all’art. 168 quater C.p., da un lato gli sforzi già compiuti, dall’altro, la sua possibilità di “risocializzarsi“, indipendentemente e prima del giudizio e dell’eventuale pronuncia di condanna nei suoi confronti.
Da un lato, infatti, se lo Stato rinuncia alla pena deve ottenere la piena collaborazione dell’interessato al programma finalizzato ad assicurare l’astensione futura dai reati, sia sotto il profilo della fedeltà al programma medesimo (art. 168 quater C.p.) che della sua tempestiva esecuzione (art. 464 quinquies C.p.P.), dall’altro deve consentirsi a colui che viene ammesso la possibilità di proseguire il trattamento, a mezzo della proroga del termine, se ciò non sia stato possibile per gravi motivi. Siffatti tali gravi motivi non vengono documentati nel caso di specie, con conseguente piena legittimità del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione del processo per messa alla prova.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 9994 Anno 2021