La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova con riferimento, in primis, alla mancata fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 C.p.P. per la valutazione dei presupposti della revoca stessa secondo il disposto di cui all’art. 464-octies C.p.P. secondo comma.
L’art. 464-octies C.p.P., che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova, prevede al primo comma che tale revoca può essere disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza e al secondo comma stabilisce che essa deve essere preceduta dalla fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 127 C.p.P., per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima.
Lo stesso articolo stabilisce che l’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
Alla stregua di tali previsioni risulta evidente che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 C.p.P., previo avviso alle medesime parti. Non è quindi possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza.
Analogamente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altri procedimenti camerali, fissati per l’adozione di provvedimenti aventi efficacia sulla posizione processuale dell’interessato (ad es. in tema di revoca della sospensione condizionale della pena), si deve ritenere che anche nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-octies C.p.P., è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), C.p.P. il provvedimento di revoca, se adottato senza previa fissazione dell’udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Cass., Sez. 6, n. 45889 dell’8/10/2019).
Corte di Cassazione Penale, Sent. Sez. 2, n. 32493 Anno 2020