Revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova

Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova Sanzione amministrativa accessoria della revoca Semilibertà Affidamento in prova al servizio sociale Selfie pornografici Natura del reato Esito positivo della prova Pensione di reversibilità durata della sanzione amministrativa della sospensione Violenza sessuale Accesso all'istituto della messa alla prova Programma di Trattamento Decreto di citazione a giudizio Durata del lavoro Revisione dell'assegno di divorzio Sospensione della patente di guida e confisca Prognosi favorevole Interpretazione del contratto Revoca della sanzione sostitutiva sostitutiva Irrilevanza Pronuncia di addebito Integrazione o modificazione del programma di trattamento Oblazione Quantificazione della sanzione amministrativa accessoria Verità della notizia Competenza territoriale Lavoro di pubblica utilità Esimente del diritto di satira Critica Sentenza di non doversi procedere Revoca della pena sostitutiva del lavoro di Tradimento e risarcimento del danno Contraffazione Contraffazione grossolana Danno cagionato da cosa in custodia Diniego dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova Programma di trattamento e Pubblicazione di foto Trasferimento del lavoratore subordinato Modifica del programma Trasferimento del lavoratore contratto preliminare ad effetti anticipati Espressioni denigratorie Revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento Impugnazione avverso la sentenza di estinzione del reato Incapacità naturale Messa Medico del lavoro Abbandono della casa coniugale Messa alla prova presentata nel giudizio di secondo grado Spese a carico dell'usufruttuario L'ordinanza Pettegolezzo Sospensione della prescrizione Addebito della separazione La caparra confirmatoria Iscrizione di ipoteca Assegno divorzile Rimessione in termini Diritto di satira Programma di trattamento Prestazione di attività non retribuita Diritto di cronaca giudiziaria Circostanze aggravanti Diritto morale d'autore Reato di diffamazione tramite la rete internet Decreto penale di condanna e Impugnazione dell'ordinanza di rigetto Giudizio abbreviato e sospensione del procedimento per messa alla prova tollerabilità delle immissioni Vizi della cosa locata Diffamazione Diffamazione tramite la rete Internet Preliminare di vendita Casellario giudiziale Rilascio dell'immobile locato lavori di straordinaria amministrazione Garanzia per i vizi revoca della sanzione sostitutiva Paternità dell'opera Esimente della verità putativa Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale Diritto di cronaca Sincronizzazione Animali da compagnia Traduzione Obbligazione naturale Modifica del programma di trattamento Format di un programma televisivo Plagio Giurisdizione Relazione investigativa Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Detenzione del bene Discriminazione direttaLa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova con riferimento, in primis, alla mancata fissazione dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 C.p.P. per la valutazione dei presupposti della revoca stessa secondo il disposto di cui all’art. 464-octies C.p.P. secondo comma.

L’art. 464-octies C.p.P., che disciplina le modalità attraverso le quali può farsi luogo alla revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento di messa alla prova, prevede al primo comma che tale revoca può essere disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza e al secondo comma stabilisce che essa deve essere preceduta dalla fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 127 C.p.P., per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima.

Lo stesso articolo stabilisce che l’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
Alla stregua di tali previsioni risulta evidente che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione e messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 C.p.P., previo avviso alle medesime parti. Non è quindi possibile procedere alla revoca de plano, ovvero senza udienza.

Analogamente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad altri procedimenti camerali, fissati per l’adozione di provvedimenti aventi efficacia sulla posizione processuale dell’interessato (ad es. in tema di revoca della sospensione condizionale della pena), si deve ritenere che anche nel procedimento fissato per la revoca della sospensione con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-octies C.p.P., è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), C.p.P. il provvedimento di revoca, se adottato senza previa fissazione dell’udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Cass., Sez. 6, n. 45889 dell’8/10/2019).

Corte di Cassazione Penale, Sent. Sez. 2, n. 32493 Anno 2020

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *