Riparazione per ingiusta detenzione
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, spetta al giudice del merito verificare se chi l’ha patita vi abbia dato causa, ovvero vi abbia concorso, con dolo o colpa grave, condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo che deve emergere da comportamenti concreti, specificamente individuati, da apprezzarsi in modo autonomo e completo, con valutazione ex ante, non in relazione alla loro rilevanza penale, ma alla loro idoneità a costituire fattore condizionante rispetto all’emissione del provvedimento cautelare.
A tal fine occorre esaminare tutti gli elementi probatori disponibili, relativi alla condotta del soggetto, sia precedente che successiva alla perdita della libertà, per accertare se essa abbia determinato, o anche solo contribuito a determinare, la formazione di un quadro indiziario che ha indotto all’adozione o alla conferma della misura restrittiva (Sez. 4, n. 12725 del 28/02/2025, Di Dio, Rv. 287950 – 01).
Il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non è, dunque, configurabile nel caso in cui l’interessato abbia tenuto, consapevolmente e volontariamente, una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, oppure una condotta informata a negligenza o imprudenza, sì da costituire prevedibile ragione dell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di mancata revoca di quello già emesso. (Sez. 4, n. 13360 del 28/02/2025, Demasi, Rv. 287903 – 01).
Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario“, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta“, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01).
Il giudice della riparazione, come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, ha il potere-dovere di procedere ad autonoma valutazione delle risultanze e di pervenire, eventualmente, a conclusioni divergenti da quelle assunte dal giudice penale, nel senso che circostanze oggettive accertate in sede penale, o le stesse dichiarazioni difensive dell’imputato, valutate dal giudice della cognizione come meri elementi di sospetto, insufficienti a legittimare una pronuncia di condanna, possono essere considerate idonee ad integrare la colpa grave ostativa al diritto all’equa riparazione, con il solo limite che non può attribuirsi decisiva importanza a condotte escluse dal giudice penale o a circostanze relative alla condotta addebitata con il capo di imputazione per le quali sia stata riconosciuta l’estraneità dell’imputato con sentenza di assoluzione, indipendentemente dalla formula adottata (Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).
La Corte ha altresì affermato che una condotta sinergica all’evento detenzione può essere desunta anche da dichiarazioni testimoniali o da altre fonti descrittive, purché ritualmente acquisite e ritenute attendibili, a prescindere dall’esito del vaglio dei giudice della cognizione ai fini della idoneità della condotta a legittimare una condanna. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà, è ineludibile l’accertamento del rapporto causale tra tali condotte e il provvedimento restrittivo, sulla base di dati di fatto certi, accertati o “non negati” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203636), non potendo la valutazione fondarsi su elementi congetturali o non definitivamente comprovati, né nella loro esistenza né nel rapporto eziologico con la misura cautelare (v. anche Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morrà, non mass.).
Anche di recente la giurisprudenza della Corte di legittimità ha ribadito che e il giudice della riparazione non può ritenere sussistente la colpa grave ostativa sulla base difatti la cui esistenza sia stata esclusa dal giudice della cognizione e che, pertanto l’ordinanza che decide sull’istanza volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo deve tenere conto delle motivazioni dell’assoluzione e verificare quali, tra i fatti posti a fondamento della ordinanza cautelare, siano stati affermati o “non negati” nel giudizio di merito.
Corte di Cassazione Penale Sez. 3 sentenza n. 40801 del 2025
