Sospensione del processo e messa alla prova nel giudizio minorile
Il Giudice può negare la sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato, pur sussistendone i presupposti ed il Servizio Sociale per i minorenni dia atto del percorso di rivalutazione critica e di recupero intrapreso da parte del minore, sia con riferimento al suo modus vivendi pregresso, sia con riferimento ai fatti di cui al processo?
Si deve infatti ribadire che “Nell’ambito del giudizio minorile, l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico – insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione – condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato” (Cass., Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, C., Rv. 280276-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva rigettato la
richiesta di messa alla prova attesa la mancanza, da parte degli imputati, di una rimeditazione critica della propria condotta e della disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale, precisando il carattere non necessario della allegazione alla richiesta di messa alla prova del progetto di intervento).
Anche per quanto concerne la confessione dell’imputato minorenne, con l’ammissione dell’addebito contestato, la giurisprudenza della Corte di legittimità ribadisce il principio secondo cui “in tema di processo minorile, ai fini dell’ammissione alla messa alla prova previa sospensione del processo, la confessione può assumere rilevanza solo ove sia dimostrativa di un’effettiva rimeditazione critica del minore sul proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dello stesso nella vita sociale” (Sez. 5, n. 12007 del 03/12/2024, dep. 2025, M., Rv. 287750-01).
Corte di Cassazione Penale Sez. 2 sentenza n. 40965 del 2025
