L’art. 28 del D.P.R. n. 448 del 1988 disponendo la sospensione del processo e messa alla prova a favore dell’imputato minorenne, recita quanto segue: “Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e’ sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e’ prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e’ sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte“.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente stabilito che “la facoltà di disporre la sospensione del processo al fine di valutare la personalità del minorenne, di cui al D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 448, art. 28, non può essere esercitata dal giudice di secondo grado se non in sede di controllo della decisione del giudice di primo grado, il quale abbia erroneamente omesso l’indagine sulla personalità del minore impostagli dalla norma di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 9 ed abbia ingiustificatamente rifiutato la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato”.
Pertanto, il mancato esercizio della facoltà di sollecitare la sospensione del processo per la messa alla prova nel corso del giudizio di primo grado e la mancata deduzione della omissione come vizio della decisione di primo grado, rende inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 46671 Anno 2011