Sostituzione della sanzione detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità
Quale è la differenza tra la sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186, comma 9-bis, C.d.s. e quella prevista dall’art.56-bis della L. n.689/1981?
Deve infatti darsi continuità ai principi enunciati nel precedente espresso dalla Corte di legittimità in Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496, nella cui parte motiva è stato rilevato come l’art. 186, comma 9-bis, CDS sia espressamente regolato sul modello previsto dall’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 in materia di processo di fronte al giudice di pace, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità».
A fronte dell’indicato modello, deve essere osservato come la disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguardi la diversa figura generale del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, per l’effetto inerendo ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9- bis, C.d.s. e, come detto, regolato in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Si tratta di una differenza, d’altra parte, ricavabile dallo stesso art.20-bis cod.pen., pure introdotto dal d.gs. n. 150 del 2022, in cui si trova enunciata la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 – tra di esse indicando il lavoro di pubblica utilità sostitutivo – fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali, per l’appunto, rientra pure l’ipotesi regolata dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall’art 56-bis legge n. 689 del 1981.
Va rilevato che, sempre nella parte motiva di tale pronuncia, la Corte ha evidenziato che, per come espressamente chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022, il legislatore ha ritenuto opportuno denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l’aggettivo “sostitutivo“, con definizione funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi che, nell’ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina; tra cui rientra la sanzione del lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell’ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato; conseguendone che non sussiste dubbio di sorta in ordine al fatto che il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale di cui all’art. 56bis, L. n. 689 del 1981 abbia natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 – e per analogia, quindi, dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.s. – si connota, invece, per avere natura di pena principale.
Corte di Cassazione Penale Sez. 4 sentenza n. 39746 del 2025

