Successione a titolo particolare nel diritto controverso
La successione a titolo particolare che può avvenire sia per atto tra vivi che a causa della morte di una delle parti è regolata dall’ art. 111 Codice di procedura civile:
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Trasferimento della res litigiosa a titolo particolare in corso di giudizio di divisione
L’art. 111 c.p.c. enuncia una regola di carattere generale per la quale, anche in caso di trasferimento a titolo particolare della res litigiosa nel corso del processo, questo deve proseguire nei confronti dell’alienante, fatta salva la facoltativa possibilità di intervento dell’acquirente, tenuto in ogni caso a risentire degli effetti della pronuncia emessa nei confronti del dante causa, ed è, pertanto, applicabile anche in materia di giudizio di divisione, non sussistendo ragioni peculiari che ostino a tale operatività.
Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 8624 del 16/03/2022 (cit. massime conformi Cass., n. 2188 del 1981; n. 78 del 2013; n. 4891 del 1993).