Residenza abituale dei coniugi
Coniugi cittadini di diversi Stati membri dell’UE
La residenza abituale dei coniugi nelle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio nel caso di coniugi cittadini di diversi Stati membri dell’UE viene determinata dalle norme sulla competenza di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale:
a) nel cui territorio si trova:
— la residenza abituale dei coniugi, o
— l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
ancora, o
— la residenza abituale del convenuto, o
— in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei
coniugi, o
— la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno
per un anno immediatamente prima della domanda, o
— la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno
per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino
dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»
Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, cittadini di diversi Stati membri dell’Unione Europea, secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, per “residenza abituale” della parte ricorrente deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. U., Ordinanza n. 10443 del 31/03/2022