Interruzione del processo
Mancata osservanza delle norme relative all’interruzione del processo
Ai sensi del dispositivo dell’art. 304 Codice di procedura civile
In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
Gli effetti dell’interruzione sono equiparati a quelli della sospensione del processo secondo il dispositivo di cui all’art. 298 Codice di procedura civile:
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
Deducibilità ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo
Le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, sicché l’irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest’ultima, che dall’evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7075 del 03/03/2022 (cit. massime precedenti conformi Cass., n. 15031 del 2016)