La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento affronta la questione relativa ai presupposti necessari ai fini della applicazione dell’istituto della messa alla prova per imputati minorenni, nell’ipotesi di incompleta valutazione della personalità del minore ovvero, nel caso in cui la stessa sia in corso di accertamento.
Va premesso che, in tema di sospensione del processo e di messa alla prova del minore, l’accertamento e la valutazione degli elementi richiesti dall’art. 28 D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 448, sono riservati in via esclusiva al Giudice di merito.
Ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione operata dal Giudice di merito il quale, con adeguata e corretta motivazione, abbia ritenuto di non disporre l’affidamento del minore ai competenti servizi sociali per la messa alla prova.
Allo stesso modo, anche la scelta del Giudice per i minorenni di concedere il beneficio del perdono giudiziale oppure quello della sospensione della pena e la scelta fra l’uno e l’altro, avendo come presupposto l’apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discrezionale del Giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di legittimità.
Nell’ipotesi in cui l’indagine a livello psicologico del minore sia ancora in corso e la valutazione della personalità dello stesso non sia stata completata, ciò non impedisce la concessione dei benefici come la sospensione del processo con messa alla prova o il perdono giudiziale.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in diverse pronunce, che il giudizio prognostico negativo che impedisce la sospensione del processo e la messa alla prova non può sostanziarsi nel generico riferimento ai precedenti giudiziari dell’imputato e nei richiamo a un pur specifico episodio delittuoso, senza che sia dato conto dell’essenziale valutazione della personalità e se la condotta deviante sia espressiva di un sistema di vita o soltanto di un disagio transeunte, benché manifestato con la reiterazione di condotte illecite.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 7306 Anno 2012
