Per la consolidata giurisprudenza di legittimità il limite della continenza nel diritto di critica o di cronaca è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Ai fini del rispetto del canone della continenza ciò che rileva è che le modalità espressive dispiegate risultino proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione o dell’opinione che ne costituisce l’oggetto.
In definitiva la continenza è requisito che attiene alla forma comunicativa e non al contenuto comunicato, come agevolmente si deduce dalla circostanza che può essere punita anche la divulgazione di un fatto vero.
Con specifico riguardo al diritto di critica, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato in numerose pronunce, che anche il suo legittimo esercizio, al pari di quello del diritto di cronaca, non può prescindere dal requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica, ma che, concretizzandosi tale esercizio nella manifestazione di un giudizio valutativo, il ricorso ad una forma espositiva comunque non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale.
Quanto poi al rispetto della verità del fatto che costituisce l’oggetto o il mero spunto della critica, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire come la stessa assuma un rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.
Alla luce dei rassegnati principi appare allora evidente che la nozione di continenza deve rispecchiarsi nella libertà di manifestazione del pensiero consacrata nell’art. 21 Cost. senza tradurre tale requisito in una sorta di strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali debba fondarsi la comunicazione dell’opinione per poter essere ritenuta legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che invece spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacchè altrimenti il suo stesso contenuto ne verrebbe per l’appunto svuotato.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 18170 Anno 2015

CONTINENZA:LIMITE NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA : ESPOSIZIONE CHIARA E COMPLETA,
DI VERO AUSILIO ALLA COMPRENSIONE DEI DIVERSI ASPETTI GIURIDICI RIGUARDANTI IL CODICE PENALE.-