Bullismo: integrazione del delitto di rapina

bullismoIl bullismo è un fenomeno sociale criminoso che si manifesta sovente nelle scuole e si concretizza in episodi continuativi di violenza e prevaricazione tra ragazzi spesso coetanei.

A seconda delle condotte attraverso le quali il bullismo si manifesta, si verificheranno diverse ipotesi delittuose, più o meno gravi.

In tale ottica occorre chiedersi se un semplice atto di bullismo può giungere a integrare il reato di rapina aggravata allorchè vi sia sottrazione di una cosa mobile altrui, o per converso, nella condotta in questione il ricorso alla violenza è soltanto un mezzo intimidatorio, non per sottrarre beni alla vittima ma per affermare una specie di “supremazia” del soggetto agente con riguardo al territorio o al contesto di riferimento.

In tale ultima ipotesi occorre chiedersi se verrebbero meno gli elementi costitutivi del delitto di rapina , avendo il soggetto agente agito solo per fini di bullismo.

A parere della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

Ne deriva che l’azione debba essere inquadrata nel reato di rapina.

A tal punto una ulteriore osservazione concerne se sussistono i presupposti ai fini dell’applicazione dell’ attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 C.p. in quanto trattandosi di un episodio di bullismo tra persone minorenni quasi coetanei spesso il pregiudizio arrecato alla vittima è di scarso valore.

Va ribadito che ai fini della configurabilità dell’ attenuante di cui all’ art. 62 n. 4 C.p., con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alle lesioni della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo il quale lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’ applicazione dell’ attenuante, sulla base di apprezzamento riservato al Giudice di merito, non censurabile in cassazione se immune da vizi logico-giuridici.

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 20660 Anno 2014

Corte di Cassazione Penale Sent. Num. 14222 Anno 2014

 

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