La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che nel presente articolo si riporta in commento si pronuncia sulla questione relativa alla ammissibilità della pronuncia con la quale il Giudice dell’Udienza Preliminare dispone la concessione del perdono giudiziale ( anche se la medesima questione attiene per la ammissibilità della pronuncia di irrilevanza del fatto) nei confronti dell’imputato minorenne rimasto contumace nel processo, il cui consenso è prestato dal difensore d’ufficio non munito di procura speciale.
All’uopo corre doveroso rammentare che in materia di processo a carico di imputato minorenne il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, come modificato dalla L. n. 63 del 2001, art. 22, consente la pronuncia di concessione del perdono giudiziale oppure quella della irrilevanza del fatto, solo se previamente consentita dalla parte oppure manifestata, in caso di contumacia, dal difensore appositamente munito di procura speciale.
A parere dell giurisprudenza di legittimità deve essere considerata infatti illegittima la decisione con cui il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale per i Minorenni dichiari, previa acquisizione del consenso del difensore d’ufficio, il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (o per concessione del perdono giudiziale) nei confronti dell’imputato minorenne rimasto contumace nel processo.
In tal senso occorre affermare che il consenso alla definizione del processo, in sede di udienza preliminare, per irrilevanza del fatto (oppure per perdono giudiziale), che presuppone l’affermazione di responsabilità dell’imputato stesso, deve, a norma del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, essere prestato dal minore personalmente e non dal difensore d’ufficio, non munito di procura speciale.
Invero si tratta, in tal caso, di un diritto personalissimo dell’imputato minorenne il quale appunto può prestare detto consenso personalmente, oppure a mezzo di difensore che deve essere necessariamente munito di procura speciale.
Corte di Cassazione Penale Sez. 6, Sentenza n. 29818 del 2012