Gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono i principi fondamentali relativi all’ istruzione con riferimento, il primo, all’organizzazione scolastica (della quale le università, per quanto attiene all’attività di insegnamento sono parte); con riferimento, il secondo, ai diritti di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire.
Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c’è organizzazione che, direttamente o almeno indirettamente, non sia finalizzata a diritti, così come non c’è diritto a prestazione che non condizioni l’organizzazione. Questa connessione richiede un’interpretazione complessiva dei due articoli della Costituzione.
L’art. 33, dopo aver stabilito, al primo comma, che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e, al secondo comma, che la “Repubblica detta le norme generali sull’ istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi“, prevede per le istituzioni di alta cultura e, tra esse, per le università “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato” (art. 33, sesto comma).
Secondo la Costituzione, l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l’unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da “norme generali” dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da “ordinamenti autonomi”, da “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato“.
Gli “ordinamenti autonomi” delle università, cui la legge, secondo l’art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l’aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare.
Per l’anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l’organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell’autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l’aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l’aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.
In questo modo, all’ultimo comma dell’art. 33 viene a conferirsi una funzione, per così dire, di cerniera, attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all’autonomia universitaria relativi tanto all’organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all’ istruzione universitaria, nell’ambito del principio secondo il quale “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma) e per la garanzia del diritto riconosciuto ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” “di raggiungere i gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma).
La conclusione cui così si perviene attraverso la specifica interpretazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione è, del resto, confermata e avvalorata dai “principi generali informatori dell’ordinamento democratico, secondo i quali ogni specie di limite imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell’organo che trae da costoro la propria diretta investitura” e dall’esigenza che “la valutazione relativa alla convenienza dell’imposizione di uno o di altro limite sia effettuata avendo presente il quadro complessivo degli interventi statali nell’economia inserendolo armonicamente in esso, e pertanto debba competere al Parlamento, quale organo da cui emana l’indirizzo politico generale dello Stato“.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 23-27 NOVEMBRE 1998 N. 383
