L’art. 33 della Costituzione si propone di garantire, oltre alla libertà dell’arte e della scienza, la libertà della istruzione e dell’educazione.
Per quanto riguarda specificatamente la libertà della istruzione, la Carta Costituzionale assicura, da un lato, la libertà d’insegnamento ( art. 33 comma primo), e, dall’altro, la libertà di istituzione e gestione di istituti d’istruzione (c. d. libertà della scuola) (art. 33 comma terzo).
Quest’ultima libertà è, per espressa enunciazione della Carta Costituzionale, un diritto, riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche.
Il riconoscimento di un diritto da parte di una norma costituzionale non significa peraltro esclusione dell’ammissibilità di qualsiasi disciplina dell’esercizio di esso da parte del legislatore ordinario. Ogni diritto nasce limitato, in quanto, nel sistema della civile convivenza, deve armonizzarsi con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute. D’onde la possibilità, e spesso la necessità, che ulteriori norme ne specifichino i limiti e le condizioni di esercizio.
Questa ulteriore potestà normativa, se di grado diverso, ha però un confine insuperabile, segnato dalla necessità che il diritto stesso non ne rimanga snaturato attraverso una compressione o una riduzione del proprio ambito.
Il principio vale anche per la materia dell’istruzione, e in particolare per il diritto di istituire scuole. Una potestà di legislazione ordinaria al riguardo risulta, del resto, compresa nell’ampia formula del secondo comma dell’art. 33 Cost., in base al quale “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione“.
L’istruzione è uno dei settori più delicati della vita sociale, in quanto attiene alla formazione delle giovani generazioni, le quali, da un lato perché rappresentano la continuità della Nazione, dall’altro perché l’inesperienza dell’età le espone maggiormente, abbisognano di più intensa protezione.
Il diritto di istituire e gestire scuole private è dunque di quelli sui quali la cura dello Stato deve esercitarsi in modo più assiduo, con studio degli interessi, di natura non soltanto educativa e culturale, dei singoli e della collettività.
CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 4 GIUGNO 1958 N. 36
Sono pienamente d’accordo su quanto contemplato nell’articolo.
In molte scuole private sono discutibili scelte didattiche e reclutamento degli insegnanti.
La ringraziamo per aver letto l’articolo e per aver lasciato il suo pregiato commento. A presto