Il controllo di logicità in sede di giudizio di legittimità si sostanzia in una c.d. verifica per l’appunto di legittimità, ovvero limitato la controllo della legalità della sentenza, senza effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento di merito.
Orbene la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti “de libertate”, a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. II, 20.2.1998 n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità, in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. V, 8.10.2008 n.46124; Sez. VI, 8.3.2012 n.11194).
Ne consegue che secondo il tradizionale insegnamento della Corte di legittimità, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo del fatto, di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Cass., Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989). Tra le doglianze efficacemente proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano, in particolare, salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull’attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Cass., Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981).
D’altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dell’accaduto, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass., Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999).
Tale impostazione non è mutata, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio“, che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass., Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Cass., Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013). (cit. Cass. 35303/2021)
Come la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato, compito della stessa non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).
