La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza che si riporta in commento affronta la questione inerente, nell’ipotesi di recidiva nel biennio, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni in luogo di quella della revoca della patente.
Nel caso di specie l’imputato veniva riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), 2- bis, 2-sexies C.d.S. nonché del reato di cui all’art. 187, comma 1, 5 e 1 bis C. d.S. per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcoolica e di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti, ed aver cagionato un incidente stradale, peraltro commettendo i fatti in orario notturno. L’imputato ha riportato altresì una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, estinto per il favorevole esito della messa alla prova.
Come è noto la recidiva nel biennio della quale fa menzione l’art. 186 C.d.S. ricorre allorquando il secondo fatto sia stato commesso dopo che sia divenuta cosa giudicata la condanna per il primo reato. Insegna la giurisprudenza di legittimità che, In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 26168 del 19/05/2016; analogamente in tema di guida senza patente: Cass., Sez. 4, Sentenza n. 45769 del 30/09/2016).
Pertanto non risulta ipotizzabile la predetta recidiva quando il secondo reato sia stato commesso dopo la commissione del primo ma in epoca antecedente al passaggio in giudicato della relativa condanna.
Ne consegue la inconferenza del principio, secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la “recidiva nel biennio“, prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c) C.d.S. (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 1864 del 07/01/2016; Sez. 4 , Sentenza n. 11719 del 15/02/2019).
Occorre peraltro rilevare che sin dalla Legge n. 120/2010 la guida in stato di ebbrezza alcoolica con tasso compreso nel range definito dalla lettera c) dell’art. 186, comma 2, aggravata dall’aver cagionato un incidente stradale, importa la revoca della patente di guida e non la sospensione condizionale della patente di guida.
Conseguentemente la giurisprudenza di legittimità insegna che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 23190 del 19/04/2016).
Nel caso di specie, in cui ricorre sia lo stato di ebbrezza alcolica per un valore superiore a 1,5 g/I che l’aver commesso il fatto in ora notturna, il giudice avrebbe dovuto disporre la revoca della patente di guida e non la sospensione della patente di guida. Tuttavia, la Corte di legittimità non può intervenire sulla statuizione illegale perché manchevole l’impugnazione sullo specifico punto. Sul punto la Corte di legittimità reputa condivisibile il principio al riguardo già formulato, secondo il quale il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30198 del 10/09/2020).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 33996 Anno 2021