Il reato di Maltrattamenti in famiglia o più specificatamente Maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 C.p. vuole tutelare l’integrità psico-fisica di persone facenti parte del medesimo contesto familiare o para-familiare e punisce “Chiunque … maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato“.
Va premesso che già la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 572 C.p., non si richiede la necessità della convivenza e della coabitazione, essendo sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi, anche assistenziali. (Cass., Sez. 3, n. 8953 del 03/07/1997). In linea con tale assunto, si è ribadito che è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, instabile e anomalo, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà (Cass., Sez. 6 -, n. 17888 del 11/02/2021). Dunque, basta un regime di vita improntato a rapporti di solidarietà e a strette relazioni, come allorquando vi sia stata una relazione sentimentale, che abbia comportato un’ assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Cass., Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010), o come nel caso in cui vi sia stato un rapporto familiare di mero fatto, desumibile, anche in assenza di una stabile convivenza, dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (Cass., Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013). Le modifiche della disposizione poi, di cui alla Legge dell’1 ottobre 2021 n. 172, che ha sostituito la rubrica dell’art. 572 C.p., con l’attuale formulazione, aggiungendo i conviventi tra i soggetti passivi del reato e inasprendo le pene, hanno condotto la giurisprudenza a consolidare l’interpretazione che estende l’applicazione della fattispecie a rapporti comunque caratterizzati da relazioni intense e abituali, ovvero da consuetudini di vita e di fiducia tra i soggetti (Cass., Sez. 3 -, n. 13815 del 04/02/2021; Sez. 6, n. 14754 del 13/02/2018).
Rileva, in sostanza, l’esistenza di relazioni abituali tra il soggetto attivo e quello passivo (di cui la convivenza materiale è solo eventuale aspetto estrinseco del fatto originario del legame affettivo, producente una convivenza psicologica), determinate da continuativi rapporti o strette relazioni che dovrebbero generare rispetto e solidarietà e che invece diventano precondizione delle sopraffazioni (in motivazione Cass., Sez. 6 -, n. 17888 del 11/02/2021). (Cass. Sez. III, 30 marzo 2022, n. 18079).
