La rinnovazione del giudizio secondo il dispositivo dell’art. 11 C.p. si ricollega al principio di territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale contenuto nell’art. 6 C.p. “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana“.
Ne consegue che “Nel caso indicato nell’articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all’estero“.
Secondo l’ormai consolidato indirizzo di legittimità «in caso di reato commesso nel territorio nazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art. 11 C.p., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, non essendo il principio del “ne bis in idem” principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile nell’ordinamento interno» (Cass., Sez. 1, n. 33564 del 21/5/2019; Sez. 4, n. 3315 del 6/12/2016; Sez. 1, n. 29664 del 12/6/2014; Sez. 1, n. 20464 del 5/4/2013; Sez. 6, n. 44830 del 22/9/2004; Sez. 1, n. 12953 del 5/2/2004).
E’ opportuno ricordare che la Corte Costituzionale ha, in più occasioni, escluso che il divieto di bis in idem assuma valore di principio comune alla totalità degli ordinamenti statuali moderni e di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che l’ordinamento italiano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principi della territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 e ss. C.p., alla stregua dei quali è prevista la possibilità di rinnovamento nello Stato del giudizio, indipendentemente dall’esito del processo già svolto all’estero, la cui sentenza, seppure di proscioglimento, non ha efficacia preclusiva all’applicazione della legge italiana (fra le più recenti, Cass., Sez. 1, n. 33564 del 21/5/2019).
Questi principi, a cui si informano entrambe le disposizioni dell’art. 11 C.p. – norma ripetutamente giudicata conforme ai precetti costituzionali (Corte cost., n. 48 del 18/4/1967; n. 1 dell’1/2/1973; n. 289 del 25/5/1989) – trovano la loro obiettiva giustificazione nella difforme realtà della disciplina penale e processuale penale caratterizzante i diversi ordinamenti giuridici positivi (Corte cost., n. 69 dell’8/4/1976, che richiama la già citata n. 48/67).
In sostanza, una volta affermato che il principio del ne bis in idem non costituisce né principio né consuetudine di diritto internazionale, ma, al più, un «principio tendenziale cui si ispira oggi l’ordinamento internazionale» a tutela della posizione del singolo «di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati» (Corte cost., n. 58 del 1992), deve ritenersi che, ravvisata la giurisdizione italiana in base alle norme di diritto interno (art. 6 e 11 C.p.), queste possano recedere rispetto a quelle internazionali (che prevedano ipotesi di ne bis in idem) solo in presenza di convenzioni fra Stati, ratificate e rese esecutive, vincolanti unicamente gli Stati contraenti nei limiti dell’accordo raggiunto.
Non influisce su questa impostazione e, di conseguenza, sulla correttezza della decisione impugnata, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento, nel più circoscritto ambito eurounitario, del valore generale del principio del ne bis in idem (Cass., Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016).
Nel ripercorrere, sinteticamente, detta evoluzione, occorre menzionare, in primo luogo, la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, aperta alla firma a L’Aia il 28.5.1970, la Convenzione europea sulla trasmissione europea dei giudizi repressivi, aperta alla firma a Strasburgo il 15.5.1972, e la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee di Bruxelles del 25.5.1987, resa esecutiva in Italia con L. 16.10.1989, n. 350, in cui il principio in questione viene considerato come “effetto internazionale del giudicato reso in ciascuno degli Stati membri“, una formulazione che sarà ripresa nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19.6.1990, recepita nell’ordinamento italiano con L. 30.9.1993, n. 388.
E’ con tale Convenzione, invero, che si consolida il riconoscimento dell’effetto del ne bis in idem su di un livello superiore a quello nazionale, sul presupposto di una comune e reciproca fiducia tra gli Stati europei, soprattutto dopo che la Convenzione è entrata a far parte dell’acquis comunitario, con il protocollo sottoscritto ad Amsterdam il 2.10.1997.
In particolare, l’art. 54 stabilisce che “una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa essere più eseguita“.
In questo modo si attribuisce al giudicato nazionale un’efficacia preclusiva in ordine all’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto in qualunque altro Stato membro, sebbene l’operatività del principio venga limitata dalla previsione contenuta nell’art. 55, in cui si riconosce alle Parti contraenti la facoltà di escludere dall’applicazione convenzionale le decisioni relative a fatti commessi, anche in parte, sul territorio nazionale ovvero a reati contro la sicurezza o contro interessi essenziali della Parte contraente o, ancora, commessi da pubblici ufficiali in violazione dei doveri di ufficio.
In ogni caso, il passo in avanti segnato dall’art. 54 è stato riconosciuto dalla
giurisprudenza (Cass., Sez. 1, n. 28299 del 3/6/2004) e dalla dottrina, che ha rimarcato come con la Convenzione di Schengen si sia realizzata la sostanziale equiparazione tra le sentenze definitive pronunciate dagli Stati contraenti, giustificata sulla base della tendenziale “omogeneità degli ordinamenti dei Paesi firmatari dell’accordo per effetto della comune adesione ai principi generali del diritto comunitario e al quadro di garanzie sostanziali e processuali inerenti al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali del cittadino europeo” (Cass., Sez. 6, n. 54467/2016, cit.).
Tuttavia, è con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza), proclamata una prima volta il 7.12.2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12.12.2007 a Strasburgo (da Parlamento, Consiglio e Commissione), che il principio del ne bis in idem, contenuto nell’art. 50 (“Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge“), si consolida ulteriormente nella sua dimensione europea e viene configurato come un vero e proprio diritto a tutela dell’imputato; ciò a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, giusta le quali alla Carta di Nizza è conferita efficacia vincolante al pari dei Trattati UE e TFUE, ex art. 6, par. 1 Trattato UE (“ha lo stesso valore giuridico dei Trattati“).
Essa è, dunque, diritto primario e rappresenta la forma più evoluta di protezione poiché la tutela disposta vale sia nell’ordinamento nazionale di ogni Stato membro, sia nei rapporti fra gli ordinamenti nazionali, diversamente dall’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, che si applica solo all’interno della giurisdizione di uno Stato membro.
Come si afferma nella “Spiegazione” relativa all’art. 50, l’applicazione del principio corrisponde all’acquis comunitario, e precisamente alla CAAS (artt. 54 – 58), alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11.2.2003 nei procedimenti riuniti Giiziitok e Brugge e alle norme contenute in altre convenzioni comunitarie (art. 7 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 10 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione).
Per quanto riguarda l’applicazione del principio all’interno di uno Stato membro, il diritto garantito – precisa la “Spiegazione” – ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU, e quindi dal Protocollo n. 7, in conformità alla clausola orizzontale di salvaguardia contenuta nell’art. 52, par. 3.
Limite all’applicazione del principio è l’ambito materiale, l’art. 51, par. 1 prevedendo che la Carta si applichi a istituzioni, organi e organismi dell’Unione e agli Stati “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione“.
Aderendo alle conclusioni rassegnate da parte della dottrina, la già richiamata Sez. 6, n. 54467/2016 ritiene, condivisibilmente, che l’art. 51 possa essere interpretato in senso estensivo, ovvero nei casi in cui sia rinvenibile anche solo un «elemento di collegamento», seppure «non in termini di puntuale attuazione o esecuzione del diritto dell’Unione», così come sostenuto dalla Commissione europea nella Comunicazione del 19.10.2010 e, in tempi più recenti, dalla giurisprudenza europea. A tale ultimo riguardo, va segnalato come la Corte di giustizia abbia giudicato attuazione «ogni normativa nazionale volta anche semplicemente a incidere su ambiti regolati dalle suddette fonti UE», specificando «che i principi generali dell’Unione europea vincolano gli Stati membri quando essi traspongono obblighi derivanti dal diritto UE (…) ma anche quando adottano misure in deroga a tali obblighi», sicché «risultano sottoposti al vaglio di tali principi tutte le norme nazionali atte ad entrare nel campo di applicazione del diritto dell’Unione» (Corte giustizia, 29/5/1997, Kremzow; Corte giustizia, 22/11/2005, Mangold; Corte giustizia, 19/1/2010, Kucukdeveci; Corte giustizia, 26/2/2013, Akerberg Fransson).
Tirando, a questo punto, le fila del discorso, è possibile affermare che il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici (ossia corrispondenti negli elementi costitutivi essenziali di condotta, volontà ed evento), presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività:
1) nell’ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina negli art. 649 (per il giudizio di cognizione), 669 (per il giudizio di esecuzione) e 28 C.p.P. (in relazione ai conflitti positivi di competenza): pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. (Corte cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell’ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice, a norma dell’art. 12, comma 2, delle preleggi, non può prescindere nell’attività interpretativa (Cass., Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005).
2) nell’ambito del diritto internazionale generale, anche nell’attuale momento storico – in cui permangono “variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato” nella “valutazione sociale e politica dei fatti umani” (ancora valido è l’insegnamento di Corte Cost. n. 48 del 1967) – esso assume, al più, valore di “principio tendenziale“, ma non (ancora) valore di principio generale, applicabile, come tale, nell’ordinamento interno ex art. 10 Cost., sicché un processo celebrato nei confronti di un imputato straniero, in uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art. 11 C.p., non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti;
3) nell’ambito del diritto europeo convenzionale (dalla Convenzione EDU), l’art. 4 del Protocollo n. 7 si occupa del principio solo in una prospettiva interna ai singoli Stati;
4) nell’ambito del diritto dell’Unione europea, infine, il ne bis in idem assume, ad
oggi, in un’ottica di cooperazione giudiziaria sovranazionale fra Stati, valore di principio generale e, come tale, deve trovare pieno riconoscimento nell’ordinamento interno, atteso che, nella cornice dello “spazio giuridico europeo“, «ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere quale sentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono il nucleo del giusto processo» (ancora Cass., Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016).
La distinzione esposta trova un’efficace sintesi nella condivisibile affermazione, suggerita da autorevole dottrina, secondo la quale «Se manca la reciproca fiducia fra gli Stati ovvero una comunanza minima di valori (come è quella su cui si fonda l’art. 2 TUE, dedicato ai “valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze”) o di norme penali simili o armonizzate che contribuirebbe all’eliminazione dei conflitti di giurisdizione e al riconoscimento dell’operatività, sul piano internazionale, del ne bis in idem, il bilanciamento fra interesse dello Stato e tutela del singolo risulterà a favore del primo».
(Cass., n. 14868 del 13 maggio 2020)
