Il termine “omosessuale” non ha conservato nel presente contesto storico un significato intrinsecamente offensivo come, forse, poteva ritenersi in un passato nemmeno tanto remoto. A differenza di altri appellativi che veicolano il medesimo concetto con chiaro intento denigratorio secondo i canoni del linguaggio corrente (cfr. Cass., Sez. 5 n. 24513 del 22 giugno 2006), il termine in questione assume infatti un carattere di per sè neutro, limitandosi ad attribuire una qualità personale al soggetto evocato ed è in tal senso entrato nell’uso comune.
E’ da escludere altresì che la mera attribuzione della suddetta qualità – attinente alle preferenze sessuali dell’individuo – abbia di per sé un carattere lesivo della reputazione del soggetto passivo e ciò tenendo conto dell’evoluzione della percezione della circostanza da parte della collettività, quale che sia la concezione dell’interesse tutelato che si ritenga di accogliere.
Secondo l’elaborazione tradizionale della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, oggetto di tutela nel delitto di diffamazione è l’onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (così tra le tante Cass., Sez. 5, n. 3247 del 28 febbraio 1995). In definitiva, secondo quella che viene comunemente identificata come concezione fattuale dell’onore, ciò che viene tutelato attraverso l’incriminazione di cui si tratta è l’opinione sociale del “valore” della persona offesa dal reato. Come noto, soprattutto in dottrina si è affermata anche una diversa elaborazione del concetto di “onore“, da intendersi come attributo originario dell’individuo, costituendo esso un valore intrinseco della persona umana in forza della dignità che gli è propria e che non può essere negata dalla comunità sociale. Concezione questa ispirata al principio personalistico che pervade la carta costituzionale e che, superando, la dicotomia tra onore in senso soggettivo ed oggettivo propria della concezione fattuale, tende a ricondurre ad unità l’oggettività giuridica dei delitti previsti dagli artt. 594 e 595 C.p.
Le due concezioni trovano in ogni caso un punto di contatto nel distinguere la lesione della reputazione da quella dell’identità personale, che, secondo la definizione di autorevole dottrina, corrisponde al diritto dell’individuo alla rappresentazione della propria personalità agli altri senza alterazioni e travisamenti. Interesse che può essere violato anche attraverso rappresentazioni offensive dell’onore, ma che, al di fuori di tale ultimo caso, non ha autonoma rilevanza penale, integrando la sua lesione esclusivamente un illecito civile (Cass., Sez. 5, n. 849/93 del 6 novembre 1992).
La tipicità della condotta di diffamazione consiste nell’offesa della reputazione. E’ dunque necessario, nel caso della comunicazione scritta od orale, che i termini dispiegati od il concetto veicolato attraverso di essi siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo.
Corte di Cassazione n. 50659/2016
