La rinnovazione dell’istruttoria in sede di appello penale trova la sua ratio nella disposizione di cui all’art. 603 Codice di procedura penale:
Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.
3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.
3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
4. (Comma abrogato dall’art. 11, comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n. 67.)
5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.
6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.
Le richieste istruttorie che sono avanzate soltanto con l’atto di appello ma che, riguardando prove già disponibili in precedenza, possono essere ammesse se ritenute “assolutamente” indispensabili ai fini della decisione in deroga alla presunzione di completezza della istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, (sul punto cfr., Cass., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17.12.2015, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, “esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione”; in definitiva, “dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, fondata sull’indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della “non decidibilità allo stato degli atti”, esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Cass., Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013; Sez. 2, n. .3458 del 01/12/2005)”).
E’ allora appena il caso di ribadire che nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore; si è cioè affermato che a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova“, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Cass., Sez. 2 – , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013).
