La giurisprudenza di legittimità ha maturato, in relazione all’esimente del diritto di critica, un orientamento che può dirsi ormai consolidato.
È stato più volte affermato, in tema di diritto di critica, che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all’art. 51 C.p., con riferimento all’art. 21 Cost., sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l’esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione (così l’ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2357, in linea con una costante giurisprudenza; v. sul punto la sentenza 20 giugno 2013, n. 15443).
Tale insegnamento è stato ulteriormente ribadito dalla recentissima ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38215, nella quale si è detto che il diritto di critica, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all’onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l’illiceità dell’offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.
In relazione, specificamente, al diritto di critica politica è stato ribadito che esso consente l’uso di toni aspri e di disapprovazione anche pungenti, purché sempre nel rispetto della continenza, da intendere come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass., sentenza 20 gennaio 2015, n. 841).
È stato parimenti affermato, con varie sfumature, che trascende i limiti del diritto di critica l’aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell’accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (Cass., sentenza 22 marzo 2013, n. 7274). Così come si è detto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (Cass., sentenza 29 ottobre 2019, n. 27592).
Giova, altresì, il richiamo alla giurisprudenza penale secondo cui l’uso di parole forti e toni aspri, pure tollerati nell’esercizio del diritto di critica, non consente che quelle affermazioni si risolvano in una gratuita manifestazione di sentimenti ostili che prescinde dalla verità dei fatti storici (Cass., sentenza 16 dicembre 2020, n. 9566) ovvero in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass., sentenza 14 settembre 2020, n. 31263).
Corte di Cassazione n. 11767/2022
