Impedire di trascorre le vacanze con il figlio minore, come stabilito dal tribunale, integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 c.p. a carico del genitore che ostacola tale evento.
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza in commento affronta la questione inerente la condotta del genitore che impedisce all’altro coniuge (nella specie ex coniuge) di trascorrere le vacanze con il figlio, nel periodo estivo, eludendo il provvedimento del giudice e rendendosi palesemente responsabile del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 c.p.
Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 c.p. stabilisce al primo e secondo comma che:
Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
La condotta della madre di impedire al padre del minore di trascorrere le vacanze insieme, così come stabilito nel provvedimento dell’autorità giudiziaria, pone in essere non solo un comportamento delittuoso, ma anche di strumentalizzazione del figlio minore, che si inserisce nella diatriba della separazione o del divorzio tra i coniugi, di tale gravità tanto da escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto disciplinata dall’art. 131-bis c.p., nonchè la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 c.p.
Corte di Cassazione, sentenza n. 28980 del 21 luglio 2022
