Esclusione del diritto all’assegno divorzile
Nel caso di specie il giudice del merito ha ritenuto e irrilevanti, ai fini dell’esclusione del diritto all’assegno divorzile, gli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione, sulla base dei dettami della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6:
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla diversità di disciplina sostanziale, natura, struttura e finalità esistente tra il predetto assegno e quello di mantenimento, correlati a differenti situazioni, nel giudizio di divorzio l’assetto economico concordato o stabilito all’atto della separazione può costituire soltanto un utile indice di riferimento, ai fini della valutazione prescritta dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, della che non dispensa il giudice dall’accertamento dei presupposti cui la legge subordina il riconoscimento e la liquidazione dell’assegno divorzile (cfr. Cass., Sez. I, 28/01/ 2008, n. 1758; 30/11/2007, n. 25010; 27/07/2005, n. 15728). Tale principio non trova smentita nei precedenti giuridici, i quali, nel ritenere validi gli accordi intervenuti tra i coniugi in vista del fallimento dell’unione, non si riferiscono
all’assegno divorzile, ma ad attribuzioni patrimoniali convenute ad altro titolo, e segnatamente a titolo di indennizzo per spese sostenute ai fini della ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva dell’obbligato adibito a casa familiare (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2012, n. 23713) o a titolo di restituzione di un mutuo (cfr. Cass., Sez. I, 21/08/2013, n. 19304), ritenute lecite dalla Corte, in quanto volte a realizzare interessi meritevoli di tutela e non aventi la loro causa nella separazione dei coniugi o nello scioglimento del matrimonio, configurabili invece come mera condizione sospensiva.
(Cass. Ord. n. 23318/2021)
