Espressioni riportate nel messaggio di posta elettronica
Quando le espressioni riportate nel messaggio di posta elettronica hanno contenuto offensivo?
Le espressioni riportate nel messaggio di posta elettronica non hanno contenuto offensivo qualora difettano, anche alla luce della loro genericità, di una carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire (cit. Cass., Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 – dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153 — 01).
Quale è il compito del giudice di legittimità in materia di diffamazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato?
Deve, anzitutto, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato» (Cass., Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Cass., Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706). Nel fare ciò non si può avere esclusivo riguardo all’astratto tenore letterale e semantico delle espressioni ma occorre valutare l’espressione nella sua concreta articolazione e nella sua complessiva portata (Cass., Sez. 5 n. 42570 del 20/06/0218, Concadoro, in motivazione) anche alla luce del contesto in cui si inserisce (Cass., Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 – 01).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 7 n. 8828 del 2024
