Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Rinvio pregiudiziale Espressioni riportate Remissione della querela Applicazione della sanzione sostitutiva Sospensione condizionale Circostanza attenuante Delitto di Revoca de plano La sanzione accessoria Valutazione della prova indiziaria Il mutuo Furto in abitazione Contesa per ragioni sentimentali più probabile che no Individuazione dei criteri Mancato pervenimento del programma Contenuto e idoneità Motivi di legittimo sospetto Sentimento di affezione e solidarietà Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi Ordine europeo di indagine Dati esterni alle telecomunicazioni Misure cautelari personali Procedimenti cumulativi Principio del contraddittorio nella Messa alla prova Prognosi di non recidivanza Condanna a pena sostitutiva Versamenti di danaro Principio di retroattività Pena detentiva Condotte plurime Vaglio discrezionale Termini per richiedere Appropriazione indebita Sospensione della Qualificazione giuridica diversa Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni Omesso risarcimento dei danni Partecipazione morale Relazione affettiva La praticabilità della sospensione con messa Provvedimento di rigetto Categoria della abnormità Procura speciale La tecnica del copia e incolla Materia regolata da più leggi penali Provvedimento di revoca Tendenza alla devianza Assunzione di nuovi mezzi di prova Mancata adozione della messa alla prova Possesso nel reato di furto Ordine di indagine europeo Rapporto di natura Comportamento non equivoco Il diritto di critica giornalistica Il diritto di critica politica Attività di introduzione di armi interdittiva antimafia Foto felici Saluto fascista Condotta del giornalista Oltraggio a pubblico ufficiale Causa di non punibilità Fattispecie dell'omicidio preterintenzionale Estremi del delitto tentato Ricorso straordinario per errore Presupposti per la misura alternativa Elementi costitutivi della premeditazione Sostituzione della pena detentiva Dichiarazioni indizianti Condotta persecutoria Confisca di prevenzione Abnormità funzionale Contestazione puntuale della recidiva Ordinanza cautelare Comunicazione asincrona Associazione di tipo mafioso Rinvio a giudizio Mediazione atipica Applicazione della recidiva Accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta Reati commessi da più persone in danno reciproco Delitto di atti persecutori Criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari Le molestie telefoniche Doppia conformità della decisione Angherie "da vicinato" Sottrazione del telefono cellulare Non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti Contestazione Dichiarazioni della persona offesa Gravi indizi di colpevolezza Il controllo di legittimità Gravità indiziaria Il principio di vicinanza della prova Ricorso straordinario per errore materiale Elementi Idem factum Concorso formale tra Ordinanza che Sospensione Conflittuale di vicinato Rinnovazione Allontanamento dalla Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede Riqualificazione del fatto Il reato di furto Sostituzione della pena della reclusione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale Disegno o modello comunitario Fabbricazione e commercio di beni Provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno Interruzione del processo Successione a titolo Residenza abituale Atti posti in essere da soggetto Intervento obbligatorio Associazione temporanea di imprese Stato di abbandono del minore straniero Stato di abbandono Mobbing e Straining Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità Rapporto tra testo scritto Espromissione Liquidazione del danno ascrivibile alla condotta illecita Disponibilità Legittima difesa Valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa Circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa stato di figlio nei confronti del genitore intenzionale Criterio del “disputatum” Assegno bancario postdatato Liquidazione del danno biologico trasmissibile Biglietto del gioco del lotto Contrasto di giudicati Risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche Documento nuovo in grado di appello Offerta informale Risoluzione del contratto di affitto al coltivatore diretto Consulenza tecnica La confessione La gelosia rinnovazione dell'istruzione dibattimentale Coinvolgimento del minore Conseguenze giuridiche del reato di rapina Elemento soggettivo nell'omicidio preterintenzionale Dolo eventuale nel delitto di lesioni Sentenza di assoluzione Riapertura dell'istruttoria in appello Vizio di motivazione deducibile in cassazione Danno endofamilare Offerta non formale Circolazione della prova Verbale di accertamento di un incidente stradale Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa Pactum de non exequendo ad tempus Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili Domanda di revocazione per errore di fatto Circolazione di veicoli Terzo trasportato Sinistro stradale con pluralità di danneggiati Clausole claims made Privata dimora rendita vitalizia Imputazione del pagamento Istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta Servitù per vantaggio futuro Contratto condizionale Azione surrogatoria Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio Clausola penale Dazione differita della caparra confirmatoria Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento Sottrazione internazionale di minore Impossibilità di provvedere ai propri interessi rate swap Intervento in appello costitutore di una banca di dati Competenza del Tribunale per i minorenni Limiti del giudicato Affidamento familiare "sine die" Compensazione impropria Deindicizzazione Interruzione del processo Incapacità a testimoniare Risarcimento del danno subito dal figlio Reati culturali Dare in sposa la propria figlia Relazione sentimentale durante il matrimonio Il requisito della continenza Bacheca facebook Principio di libertà della prova Pressione psicologica Ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento Risarcimento del terzo trasportato comunione de residuo Marchio di impresa Assunzione della prova testimoniale Impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio Alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza Termini a difesa Obbligazione assunta da un coniuge Risarcimento del danno non patrimoniale alla madre e ai fratelliRinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio

Dispositivo dell’art. 24 bis Codice di procedura penale

1. Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2.

2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori.

3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

4. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

5. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.

6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.

Deve innanzi tutto essere premesso che l’art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2022, dando puntuale attuazione all’art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega, ha introdotto il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen., così prevedendo un nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza. La delega normativa ha indicato la necessità, in ossequio alle istanze di semplificazione e celerità del procedimento penale, di prevedere la possibilità, per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione alla Corte di cassazione, con effetto preclusivo per la parte che abbia proposto tempestivamente l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice che procede, di riproporre la questione nel corso del procedimento. La previsione del nuovo mezzo del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione sulla questione di competenza territoriale è funzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sulla competenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata del processo, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradi di giudizio, per l’erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.

La previsione di preclusioni processuali è stata, del resto, ritenuta conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 25 cod. proc. pen., proprio alla luce del principio di ragionevole durata del processo, che costituisce prioritario canone di indirizzo ermeneutico, e del principio ad esso connesso, del quale rappresenta la indefettibile esplicazione, della efficienza processuale“. La legge delega ha previsto un giudizio incidentale per la definizione della questione della competenza territoriale, da attivare, d’ufficio o su istanza di parte, innanzi alla Corte di cassazione. Nel dare attuazione alla delega normativa, il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. ha previsto che la questione relativa alla competenza per territorio possa essere rimessa alla Corte di cassazione, ove rilevata dal giudice o eccepita, ovvero riproposta ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. La nuova disposizione mantiene così l’impianto strutturale dell’art. 21 cod. proc. pen., ma introduce una fase incidentale per la soluzione, tendenzialmente definitiva, della questione sulla competenza per territorio. Il meccanismo fornisce stabilità alle possibili decisioni che il giudice di merito intenda assumere sulla questione, sia che valuti di respingere l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata o reiterata ex art. 21, comma 2, ultimo periodo, sia che rilevi d’ufficio la propria incompetenza (ovvero intenda accogliere la relativa eccezione), consentendogli di investire senza ritardo la Corte di cassazione. Si introduce così, per effetto della proposizione della tempestiva eccezione di incompetenza territoriale ovvero della sua rilevazione d’ufficio, un giudizio incidentale per la definizione della questione, senza che debba attendersi che il giudice dichiari con sentenza la sua incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 23 cod. proc. pen., al fine di provocare l’eventuale conflitto di competenza, ovvero, in sede di appello, l’annullamento della sentenza ex art. 24 cod. proc. pen.. Come nei casi di conflitto, la possibilità di rimessione del procedimento alla Suprema Corte per la decisione sulla questione della competenza territoriale rientra nel potere del giudice procedente, non spettando alla iniziativa impugnatoria della parte.
Nella relazione finale della “Commissione Lattanzi”, in proposito si è suggerito, in ossequio ai richiamati principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà“, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione.
Conformemente alla previsione della delega normativa, l’art. 24-bis cod. proc. pen. ha previsto che la decisione sia assunta dalla Corte di cassazione con la forma di sentenza, con procedimento camerale nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen., con pieno contraddittorio tra le parti, che hanno diritto di comparire ed essere sentite e sono avvisate dalla data di udienza.

Nella previsione normativa come introdotta dall’intervento riformatore operato con il D.Lgs 150/2022 è l’ordinanza del giudice remittente che viene ad assumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersi dinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; tale ricostruzione risulta evidente solo che si abbia riguardo al contenuto del secondo comma dell’art. 24 bis cod.proc.pen. secondo cui:” Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori“. Appare pertanto evidente che, seppur negli ambiti frutto delle sollecitazioni delle parti in sede di eccezioni di incompetenza per territorio, un ruolo centrale per il successivo giudizio della Corte di legittimità è assunto dall’ordinanza del giudice remittente che “inquadra” la questione rimessa e ne stabilisce gli esatti termini, invitando il giudice di legittimità ad esprimersi sulla determinazione del giudice competente per territorio, stabilendo così un principio che assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischio che l’accoglimento della questione nelle fasi dell’impugnazioni imponga una nuova celebrazione del giudizio dinanzi ad un giudice di primo grado diverso.
La centralità dell’ordinanza di rimessione nel rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod.proc.pen., oltre a risultare dal dato normativo, emerge anche dalle prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema; si è così dapprima negato che l’ordinanza possa avere funzione e contenuto meramente esplorativo affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023, Cimmino, n.m. allo stato) che è inammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specifica delibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza, limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sul punto. Inoltre si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n.2034 del 19/12/2023, dep.2024, rinvio pregiudiziale Trib. Milano non massimata) che l’ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti minimi necessari per la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate concernenti l’incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustri compiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali, assumendo conseguentemente una motivata determinazione; ancora sul punto va richiamata quella analoga statuizione (Sez. 2, n.51715 del 23/11/2023, rinvio pregiudiziale Trib. Reggio Calabria, non massimata) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24- bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevate eccezioni sulla competenza e della “complessità della fattispecie”, ma deve esporre le questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti.

Il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla ex officio è tenuto, quindi, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di essere competente, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzione della questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficiente l’affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale in ragione della complessità del procedimento.

Imposto al giudice remittente l’obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, ne discende che il provvedimento di rimessione, in quanto idoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità, viene ad acquistare una funzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversi della stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti esposti nell’ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti del successivo giudizio della corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24 bis cod.proc.pen., come reso chiaro anche da altra recente pronuncia secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i quali esulano dalla sua cognizione. (Sez. 6, Ordinanza n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 — 01).
Tale essendo l’oggetto della valutazione del giudice di legittimità deve essere escluso che in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione ex ad 24 bis cit. le parti possano formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare ovvero dinanzi al giudice del dibattimento e che risultano avere formato oggetto dell’ordinanza di rimessione della questione; il vaglio preventivo introdotto con l’art. 24 bis cod.proc.pen. mira, infatti, a stabilire la competenza in una fase ancora preliminare l’instaurazione del dibattimento, a fronte delle prospettazioni delle parti valutate come non palesemente fondate od infondate dal giudice che procede ed esclude, quindi, che ulteriori e differenti profili possano essere sollevati dinanzi.al giudice di legittimità chiamato a pronunciarsi
esclusivamente sulle questioni dedotte con l’ordinanza e non anche con le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con le memorie delle parti o con argomenti esposti nella fase della discussione.

Lo stesso art. 24 bis comma secondo cod.proc.pen. nella parte già esaminata stabilisce poi che è il giudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini della decisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto tale profilo pertanto l’ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essa connessi assumono un preciso effetto delimitativo l’oggetto della valutazione della Corte di cassazione. L’espressa indicazione dell’onere incombente sul giudice remittente di trasmissione di una selezione di atti del procedimento, vale a “fissare” la materia oggetto della successiva valutazione da parte della Corte di cassazione escludendo la possibilità di indiscriminate produzioni di atti e documenti nuovi” in sede di discussione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex art. 24 bis cod.proc.pen.. Del resto non avendo la Corte di cassazione cognizione dell’intero fascicolo processuale né potendosi ammettere una indiscriminata trasmissione di atti e documenti, l’onere di selezione imposto dalla disciplina dettata dall’art. 24 bis cod.proc.pen. sul giudice remittente limita il materiale valutabile, fermo rimanendo che le parti in sede di eccezione di incompetenza dinanzi al giudice a quo possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi, sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno essere trasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice. di legittimità chiamato a dare risposta al rinvio pregiudiziale.

Tale essendo la conclusione cui si è pervenuti in forza dell’interpretazione normativa del secondo comma dell’art. 24 bis cod.proc.pen. e dei primi interventi giurisprudenziali che hanno preso in considerazione il tema del rinvio pregiudiziale, fissandone esattamente i termini, deve essere esclusa l’ammissibilità di produzione di atti e documenti nella fase della trattazione e discussione ex art. 127 cod.proc.pen. davanti alla Corte di cassazione; va pertanto escluso ogni rilievo ad eventuali produzioni che il Procuratore Generale ovvero i difensori di tutte le parti private vogliano disporre nella fase della discussione dinanzi la Corte di legittimità e ciò perché è essenzialmente il secondo comma dell’art. 24 bis cod.proc.pen. a disporre che gli atti utilizzabili nella fase incidentale del rinvio pregiudiziale sono quelli trasmessi dal giudice remittente.

Escluso quindi che nel corso della trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza per territorio non esaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti da questi non trasmessi, va poi ancora escluso che la decisione sulla competenza per territorio assunta ex art. 24 bis cit. abbia parametri di riferimento differenti da quelli già valutati da orientamenti giurisprudenziali consolidati; si fa riferimento al proposito a quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui una delle regole essenziali in punto criteri di determinazione della competenza è che la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si prospetta e non di ciò che si ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 – 01 in motivazione). La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che la competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi deve determinarsi avuto riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Detto orientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costante nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità essendosi affermata l’esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza per territorio ed anche la competenza per connessione (Sez. 4, n. 29187 del 19/06/2007, Rv. 236997- 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 – 01; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782 – 01).
Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente l’entrata in vigore dell’art. 24 bis cod.proc.pen. che, volendo ancorare alla fase iniziale del procedimento la soluzione di ogni possibile questione sulla competenza per territorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire il principio secondo cui la decisione su tale tema va assunta avendo come riferimento l’imputazione formulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al comma secondo la possibilità per il giudice remittente di trasmettere gli “atti necessari alla risoluzione della questione“.

Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 8805 del 2024 

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