Provenienza delittuosa del bene nel reato di riciclaggio
Dispositivo dell’art. 648 bis Codice Penale
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per accertare la sussistenza dell’elemento oggettivo costituito dal concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del bene, il criterio da seguire è quello della idoneità ex ante della condotta: «ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep.
2020, Fabbri, Rv. 279407-01; in senso conforme cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974; Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419; da ultimo v. Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, Tulliani, non mass.).
Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di «ostacolare») e dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, in quanto l’obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l’evento del reato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 11839 del 2024
