Modifica dell’imputazione
Dispositivo dell’art. 516 Codice di procedura penale
Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione.
Modifica dell’imputazione e lesione del diritto di difesa
La omessa modifica dell’imputazione, in presenza di un fatto diverso, potrebbe rilevare solo sotto il profilo della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521, comma 1, cod. proc. pen.), che però è configurabile soltanto in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull’oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654).
Modifica dell’imputazione con riferimento al luogo di consumazione del reato
Alcune pronunce della Corte di legittimità hanno affermato che il luogo di consumazione del reato costituisce una circostanza che non determina alcuna modificazione in ordine al fatto contestato in quanto rappresenta una mera variazione dell’originaria contestazione (Sez. 3, n. 1960 del 28/06/2017, dep. 2018, Licco, Rv. 272093; Sez. 4, n. 17039 del 18/02/2009, Ferla, Rv. 243445; Sez. 3, n. 19725 del 03/04/2008, R., Rv. 240038).
Modifica dell’imputazione e declaratoria di incompetenza
Sotto altro profilo, si osserva incidentalmente che la modifica dell’imputazione non comporta alcuna declaratoria di incompetenza, considerato che «la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell’imputazione» e che la competenza «va attribuita sulla base di ciò che si “prospetta” e non di ciò che si “ritiene”, e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione» (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione).
Corte di Cassazione Penale sentenza Sez. 2 n. 11839 del 2024
