Dichiarazioni della persona offesa con riguardo la penale responsabilità dell’imputato
Alle dichiarazioni della persona offesa si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.? – “Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità“.
La Corte di legittimità ha stabilito, con la sentenza Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214, che «Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone».
Anche quando vi sia costituzione di parte civile, «La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi» (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Rv. 279070)
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è conformata a questi principi, in quanto ha motivato in modo sufficientemente approfondito la credibilità della persona offesa, affermando che le sue dichiarazioni sono dettagliate, «ampiamente circostanziate, collocate con precisione nel tempo e nello spazio», descrivono una serie di condotte e un pluriennale contrasto con l’imputata, e non sono state sostanzialmente contestate da quest’ultima, che ha anzi confermato l’esistenza di tale contrasto. La conseguente deduzione, da tali elementi, di una prova sufficiente circa la sussistenza dei reato contestato, è logica e non contraddittoria, in quanto l’esistenza di uno stato di conflitto tra le parti rende credibile l’uso abituale delle parole offensive e moleste indicate nell’imputazione; inoltre la mancanza di una specifica contestazione dell’accusa, da parte dell’imputata, può costituire un riscontro indiretto, che rafforza la valutazione di credibilità della parte civile.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 n. 15596 del 2024
