Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale
Quali sono gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma (sostanziale o processuale) applicata nel procedimento conclusosi con il giudicato di condanna? In quanto ai sensi dell’art. 136 Cost. la norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
L’art. 30, comma 4, L. 11 marzo 1957, n. 87, definisce i rapporti della pronunzia di illegittimità costituzionale con i giudicati di condanna, prescrivendo espressamente che «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».
Secondo l’autorevole interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, la disposizione, che attribuisce efficacia retroattiva alle declaratorie di incostituzionalità delle norme penali e fonda la competenza del giudice dell’esecuzione a considerarne l’incidenza sulla fase attuativa del giudicato, riguarda le sole disposizioni sostanziali, che incriminano il fatto, oppure che incidono sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, comportando la verifica in sede esecutiva della sopravvenuta illegalità della pena, che, se riscontrata e se riguardante rapporto esecutivo non ancora interamente eseguito, ne impone la rideterminazione.
Non altrettanto accade nell’eventualità che oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale sia una norma processuale applicata nel procedimento conclusosi con il giudicato di condanna. In siffatta ipotesi vale, infatti, l’indiscusso principio per il quale «la sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes … e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell’annullamento, nel senso che essa incide … anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si t:ratti di situazioni giuridiche esaurite, e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall’operatività della decadenza, dalla preclusione processuale» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236535).
In sostanza, gli effetti di decisioni della Corte Costituzionale aventi portata innovativa in campo processuale (quale di certo va considerata la n. 201 del 2016, di cui si discute) hanno una maggior forza espansiva rispetto ad una semplice modifica legislativa, sicché il decisum può trovare immediata applicazione – ai sensi dell’art. 136 Cost. – nei procedimenti in corso, restandone tuttavia esclusa l’operatività con riguardo alle situazioni che possono definirsi “esaurite“, siccome
insuscettibili di essere rimosse o modificate, ovvero quando siano individuabili altri momenti preclusivi di tipo endoprocedimentale, quali la decadenza o la preclusione.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 18130 del 2024