La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento si pronuncia in materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità.
L’art. 445 bis C.p.C. in materia di “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio” prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla Legge 12 Giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al giudice competente ai sensi dell’art. 442 C.p.C., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (comma 1).
A mente del successivo comma 2, “L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al comma 1. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’ accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
E’ stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis C.p.C., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario e che, inoltre, il profilo dell’interesse ad agire debba, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’ accertamento tecnico preventivo.
Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato.
Pertanto, l’omesso espletamento dell’accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d’ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l’espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.
Corte di Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 26920 Anno 2016
