Bullismo quale reato di violenza privata
Nel caso di specie i giudici di merito, valutando gli atti di bullismo dell’imputato, ai danni della giovane vittima, suo coetaneo, hanno ritenuto che essi, lungi dall’esaurirsi nella violenza perpetrata ai suo danni, si siano manifestati in comportamenti oggettivamente coercitivi della volontà della vittima.
E tanto e’ sufficiente a integrare il reato contestato, che, nella consolidata lezione ermeneutica della Corte, ritiene che nel delitto di violenza privata è tutelata la libertà psichica dell’individuo, e che la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicché, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge.
Altrettanto consolidato è l’orientamento secondo cui il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (tra le tante, Sez. 2 n. 11522 del 3.3.2009 rv. 244199 che ha definito la libertà morale come libertà di determinarsi spontaneamente secondo motivi propri, sicché alla libertà morale va ricondotta sia la facoltà di formare liberamente la propria volontà sia quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese – Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017 Rv. 271212).
Nelle pronunce della Corte di legittimità la nozione di violenza è riferibile a qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (Sez. 2, n. 39941 del 25/09/2002 Rv. 222847; Sez. 2, n. 1176 del 11/10/2012 (dep. 2013) Rv. 254126).
Non v’è dubbio, che, nel caso di specie, il giovane compagno di scuola, sia stato costretto a tollerare “la volgare simulazione dell’atto sessuale da dietro”, come osservato dalla Corte di appello, che non può non essersi concretizzata, come del resto è contestato, nell’appoggiarsi sul corpo del ragazzo, in tal modo, costretto a sopportare, per una certa frazione temporale, una prevaricazione sia fisica che psicologica. Lo stesso è a dirsi per la restituzione dell’evidenziatore dopo lo strofinamento sui genitali dell’imputato, che l’ha poi riposto in mano alla vittima; così, per le parolacce scritti sui libri di scuola e per i calci e i pugni che, in quanto ripetuti, hanno, all’evidenza, come le altre richiamate condotte, ingenerato un “pati” che costituisce l’ulteriore evento, integrante la fattispecie di cui all’articolo 610 c.p., rispetto alle violenze di cui gli diversi fatti contestati.
E’ vero, infatti, come hanno puntualizzato le Sezioni Unite della Corte, che la condotta violenta o minacciosa “deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve, dunque, trattarsi di “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza”, sicché “la coincidenza tra violenza” – e, può aggiungersi, minaccia – “ed evento di “costrizione a tollerare” rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all’articolo 610 c.p.” (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 – dep. 21/01/2009, Giulini, in motivazione). Non è configurabile, cioè, il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un “pati”, ma siano essi stessi produttivi dell’effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della liberta’ di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268405).
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 163 del 5 gennaio 2021
