Suocera invadente
Il comportamento della suocera invadente può deteriorare irrimediabilmente il rapporto matrimoniale, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Ciò è quanto stabilito e accertato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno ritenuto provato, sulla base degli accertamenti svolti, che tutti i problemi dei coniugi traevano origine e fondamento dalle continue discussioni tra la moglie e la suocera, con essi convivente, contrasti che il marito non aveva cercato, come era suo dovere, di risolvere e neppure di mitigare al fine di costituire una salda unione coniugale, con ciò determinandosi anche un progressivo logoramento del rapporto affettivo fra gli stessi coniugi.
La Corte Territoriale ha logicamente considerato tali circostanze come un impedimento, oggetti vo (e quindi rilevante a prescindere dalla responsabilità dei soggetti coinvolti) ed insuperabile, alla prosecuzione della vita familiare.
Difatti, l’allontanamento dalla residenza familiare – che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, e cioè senza il consenso dell’altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (è conseguentemente causa di addebitamento della separazione), in quanto porta all’impossibilità della coabitazione – non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato da una “giusta causa“, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di avvenimenti o comportamenti altrui) di per sè incompatibili con la protrazione di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 agosto 1996, n. 7920; Cass., Sez. 1^, 29 ottobre 1997, n. 10648; Sez. 1^, 11 agosto 2000, n. 10682).
E nella specie tale giusta causa è stata ravvisata nella situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali, tra gli stessi coniugi.
Accertato che la frattura era precedente all’allontanamento dalla casa coniugale, della quale pertanto non poteva essere stato causa, correttamente la Corte Territoriale ha escluso l’addebitatilità della separazione alla moglie.
Inoltre, siccome ai fini dell’addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un effettivo nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e il fallimento della convivenza coniugale, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione (v., tra le tante, Cass. 28 settembre 2001, n. 12130).
Corte di Cassazione civile, sez. I, sentenza 20/01/2006 n. 1202
