Sentenza Landi c. Italia – Corte E.D.U.

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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Causa Landi c/ Italia – sentenza 7 aprile 2022) ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 2 della Convenzione per l’omissione da parte delle autorità nazionali, in quanto che non avrebbero adottato tutte le misure necessarie alla tutela della vita della ricorrente, vittima di violenza domestica, e di quella di suo figlio.

L’obbligo positivo derivante dall’articolo 2 della Convenzione adottare misure operative preventive per proteggere un individuo la cui vita è minacciata dalle azioni criminali di altri è stata formulata per la prima volta nel caso Osman v. Regno Unito (28 ottobre 1998, §§ 115-16, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VIII). Secondo questa sentenza, se il le autorità sanno o avrebbero dovuto sapere che esiste un rischio reale e immediato per la vita di un determinato individuo a causa degli atti criminosi di un terzo devono adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutte le misure necessarie ci si può ragionevolmente aspettare che evitino questo rischio.
La portata e il contenuto di tale obbligo nel contesto della violenza il diritto interno è stato recentemente chiarito nel caso Kurt v. Austria ([GC], N o 62903/15, §§ 157-189, 15 giugno 2021). Possono essere riassunti come segue:
a) Le autorità devono rispondere immediatamente alle accuse di violenza domestica.
b) Quando tali accuse vengono portate alla loro attenzione, il le autorità devono stabilire se esiste un rischio reale e immediato per la vita della persona o vittime di violenza domestica che sono state identificate e devono effettuare una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva e esaustivo. Devono tenere debitamente conto del contesto particolare che caratterizza le cause in materia di violenza domestica nel valutare il carattere reale e immediato del rischio.
c) Quando tale valutazione mette in evidenza l’esistenza di un rischio reale e immediato per la vita altrui, le autorità hanno l’obbligo di adottare misure operative preventive. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio rilevato.

La Corte osserva anzitutto che non vi è dubbio che l’art. 2 della Convenzione si applica al caso della ricorrente, in quanto la stessa è stata vittima di violenza domestica ripetuta e di un tentato omicidio, e a causa del decesso di suo figlio.

La Corte rileva che, da un punto di vista generale, il quadro normativo italiano era idoneo ad assicurare una protezione contro atti di violenza che possono essere commessi da privati in una determinata causa.

Al fine di verificare se le autorità hanno adempiuto agli obblighi derivanti dall’art. 2 in materia di violenza domestica, la Corte deve quindi esaminare:
i) se le autorità italiane abbiano dato una risposta immediata alle accuse di violenza domestica,

ii) se abbiano esaminato se sussisteva un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente [e dei suoi figli] attraverso una valutazione del rischio autonoma, proattiva ed esaustiva, e tenendo debitamente conto del contesto particolare delle cause in materia di violenza domestica,

iii) se le autorità sapessero o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente e dei suoi figli, e

iv) se le autorità abbiano adottato misure preventive adeguate nelle circostanze del caso di specie.

Sulla questione se le autorità abbiano reagito immediatamente alle accuse di violenza domestica e La qualità della valutazione dei rischi

La Corte constata che le autorità si sono sottratte al loro dovere di procedere a una valutazione immediata e proattiva del rischio di recidiva della violenza commessa nei confronti della ricorrente e dei figli, e di adottare misure operative e preventive volte ad attenuare tale rischio, a proteggere la ricorrente e i suoi figli. I procuratori, in particolare, sono rimasti passivi di fronte al rischio serio di maltrattamenti inflitti alla ricorrente e, con la loro inazione, hanno permesso all’imputato di continuare a minacciarla, molestarla e aggredirla senza ostacoli e in totale impunità (Volodina c. Russia, n. 41261/17, § 91, 9 luglio 2019, e Opuz, sopra citata, §§ 169-70).

Le autorità sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che esisteva un rischio reale e immediato per la vita del figlio della ricorrente?

La Corte ritiene che le autorità nazionali sapessero o avrebbero dovuto sapere che esisteva un rischio reale e immediato per la vita della ricorrente e dei suoi figli a causa delle violenze commesse dall’imputato, e che avessero l’obbligo di valutare il rischio di reiterazione di tali violenze, nonché di adottare misure adeguate e sufficienti per la protezione della ricorrente e dei suoi figli. Tuttavia, esse non hanno rispettato tale obbligo, dato che non hanno reagito né «immediatamente», come richiesto nei casi di violenza domestica, né in qualsiasi altro momento.

Le autorità hanno adottato misure preventive adeguate nelle circostanze del caso di specie?

La Corte ritiene che, sulla base delle informazioni che erano note alle autorità all’epoca dei fatti, e che indicavano che esisteva un rischio reale e immediato che fossero commesse nuove violenze contro la ricorrente e i suoi figli, di fronte alle denunce di escalation delle violenze domestiche che formulava la ricorrente, e tenuto conto dei problemi di salute mentale dell’imputato, le autorità non abbiano dimostrato la diligenza richiesta. Non è stata effettuata una valutazione del rischio di letalità che abbia considerato specificamente il contesto della violenza domestica, e in particolare la situazione della ricorrente e dei suoi figli, e che avrebbe giustificato misure preventive concrete allo scopo di proteggerli da un tale rischio. Ignorando palesemente l’ampia serie di misure di protezione diverse che erano direttamente a loro disposizione, le autorità, che avrebbero potuto applicare delle misure di protezione, informando i servizi sociali e gli psicologi, e collocando la ricorrente e i suoi figli in un centro antiviolenza, non hanno dimostrato una diligenza particolare al fine di prevenire le violenze commesse nei confronti dell’interessata e dei suoi figli.

Corte E.D.U., Prima Sezione – sentenza 7 aprile 2022 – Landi c. Italia.

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