Delitto di violenza sessuale
Dispositivo dell’art. 609 bis Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce i seguenti principi:
– la condotta sanzionata dall’articolo 609-bis cod. pen. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se “fugace” ed “estemporaneo” (i.e. “repentino“), tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. La valenza sessuale del contatto è indiscussa e indiscutibile ove si tratti di organi genitali o zone erogene (ivi comprese le labbra, sia della vittima che dell’agente di reato), mentre, negli altri casi, sarà frutto di un accertamento di fatto che tenga conto del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante;
– l’atto deve essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell’agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 13278 del 12/03/2021, P.M. in proc. Luqari. n.m.; Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone. Rv. 237294);
– il delitto di violenza sessuale si esprime in forma tentata quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo si estrinseca nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere, con violenza o minaccia, il soggetto passivo a subire atti di valenza sessuale, accompagnato dal requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 34128 del 23/05/2006, Rv. 234778; Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011, Rv. 251612), e non la mera “tranquillità” della stessa;
– il reato di molestia sessuale (art. 660 c.p.), è invece integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo sessuale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale (Sez. 3, n. 38719 del 26/09/2012, M.A., non massimata), ove lo “sfondo sessuale” costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta (Sez. 3, n. 51427 del 22/06/2023, Barry, n.m.; Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495; Sez. 3, n. 41755 del 06/07/2021, Rv. 282670; Sez. 3, n. 1040 del 15/11/1996, dep. 1997, Coro. Rv. 207299 – 01).
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21 agosto 2024, n. 32770
