Molestie sessuali o stalking
Come noto, con la locuzione “molestie sessuali” la legislazione civilistica intende quei “comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo” (art. 2, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 145/2005, ora trasfuso nell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
Sotto il profilo penalistico, dette molestie sessuali possono concretizzare il reato di molestie di cui all’articolo 660 cod. pen., ovvero di atti persecutori (o stalking) di cui all’articolo 612-bis cod. pen.
Il criterio distintivo tra i due reati non consiste tanto nella condotta dell’agente di reato, che può essere la medesima, bensì nel diverso atteggiarsi delle “conseguenze” della condotta, sicché si configura il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora alle condotte molestatrici acceda uno degli eventi tipici del delitto di stalking (i.e. quando le condotte siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita), mentre sussiste il reato di cui all’art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Cass., Sez. 5, n. 27909 del 10/05/2021, Roberto, n.m.; Sez. 6, n. 23375 del 10/7/2020, M., Rv. 279601; Sez. 5, n. 15625 del 9/2/2021, R., n.m.; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, Madonno. Rv. 279601 – 01).
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 21 agosto 2024, n. 32770
