La buona fede nei reati contravvenzionali
Va premesso che la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta (Cass., Sez. 1, sentenza n. 47712 del 15/07/2015).
In altre parole, la buona fede ha rilevanza giuridica solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente. Questo deve consistere in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto ed è l’imputato che deve fornirne la prova e deve dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (in questo senso: Cass., Sez. 4, sentenza n. 9165 del 05/02/2015).
In linea generale, è possibile quindi affermare che in materia contravvenzionale, è configurabile la cosiddetta “buona fede” ove la mancata coscienza dell’illiceità derivi non dall’ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come ad esempio un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria o una equivoca formulazione del testo della norma. Nelle contravvenzioni, la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all’agente in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa.
A tal proposito, anche la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 322/2007 ha affermato che il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., è rispettato quando si attribuisca valenza scusante all’ignoranza o all’errore che presenti carattere di inevitabilità: giacché deve essere mosso all’agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante.
La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni, dunque, non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, bensì dal caso in cui il soggetto abbia violato la legge per cause indipendenti dalla sua volontà: la violazione della norma deve apparire, cioè, determinata da errore inevitabile che si identifica con il caso fortuito o la forza maggiore (così: Cass., sez. III, sentenza n. 6872 del 23 febbraio 2011).
Due sono quindi le ipotesi in cui per i reati contravvenzionali la buona fede acquista giuridica rilevanza: in primo luogo, il caso del mero errore di interpretazione della legge che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta (così, Cass., sez. III, sentenza n. 4951 21 aprile 2000); in secondo luogo, il caso dell’errore inevitabile che si identifica, per la dottrina, nei casi di caso fortuito o la forza maggiore o, comunque, quando trattasi di errore che viene commesso da colui il quale, pur avendo attivato tutti i mezzi necessari affinché potesse conoscere la legge penale, pur avendo richiesto pareri ad autorità competenti autorizzate dalla legge ad agire nell’interesse di determinati soggetti giuridici, agisca senza la “coscienza dell’illiceità” nonostante l’antigiuridicità obbiettiva del suo comportamento.
Su quest’ultimo concetto, si è pronunciata peraltro anche Cass., sez. III, sentenza 36218 del 18 settembre 2009, secondo cui nelle contravvenzioni la buona fede può acquisire giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto.
Da quanto analizzato consegue, sotto il profilo di procedurale, un onere della prova a carico dell’imputato, il quale in presenza di un reato, completo in tutti i suoi elementi costitutivi, ha l’onere di provare che l’evento si sia verificato per un avvenimento imprevedibile, estraneo alla sua volontà e che non può in alcun modo essere fatto risalire alla sua attività psichica.
Deve trattarsi, quindi, di un fatto non prevedibile e non evitabile, pur con l’impiego di ogni diligenza, ed il giudice, di volta in volta, accerterà la presenza dell’errore inevitabile di diritto e la conseguente sussistenza di buona fede, rilevante al punto da rendere il soggetto non responsabile della condotta oggettivamente antigiuridica messa in atto.
Corte di Cassazione, Sez. III n. 1997 del 20 gennaio 2020
