La scusabilità dell’ignoranza della legge penale.
Limiti di tale inevitabilità per il comune cittadino
A seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, l’ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l’autore dell’illecito, ma vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità.
Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.
Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento dell’indagine giuridica.
Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Cass., Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 – dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885).
Ne discende, dunque, che, per chi non svolga professionalmente una attività nel settore di interesse, la scusabilità dell’ignoranza della legge penale comporta necessariamente che questi assolva con il criterio dell’ordinaria diligenza – come sottolineato dalle Sezioni Unite -, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia ( … ).
Onde evitare che ciascun consociato si faccia misura dell’ambito di applicabilità della legge penale, è necessario che il dubbio sul precetto si trasformi in granitica certezza della liceità del proprio agire tale da escludere ogni benché minimo margine di dubbio. E’ altresì necessario che tale certezza sia instillata esclusivamente dall’esterno e non costituisca, invece, il frutto, ragionato o meno, di un personale convincimento.
In presenza anche solo di un minimo dubbio, l’azione resta il frutto di un’opzione interiore ben precisa che tiene in conto la possibilità della natura antidoverosa dell’azione stessa.
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 2996 del 20 gennaio 2017 (ud. 13 luglio 2016)
