Occupazione dello spazio demaniale marittimo
L’occupazione dello spazio demaniale marittimo integra il reato di cui all’art. 1161 “Codice della navigazione“:
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato .
Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l’occupazione dello spazio demaniale marittimo è “arbitraria” ed integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo (Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017, dep. 2018, Pipitone, Rv. 272031), sicché è ben possibile che l’occupazione del demanio non sia arbitraria, perché legittimata dal prescritto provvedimento concessorio, e che sussistano però il reato urbanistico e/o quello paesaggistico per essere state realizzate (o mantenute oltre il termine) opere non autorizzate dal Comune e/o dalla competente autorità regionale.
I relativi reati, di fatti, presidiano la tutela di beni aventi diversa oggettività giuridica, sicché, se da un lato possono concorrere qualora manchi qualsiasi tipo di autorizzazione, d’altro lato la valutazione della liceità della medesima condotta naturalistica – se autorizzata su un versante, ma non su un altro – può condurre a conclusioni differenti circa la sussistenza dei diversi illeciti (cfr. Sez. 3, n. 30171 del 04/06/2015, Serafini, Rv. 264393; Sez. 3, n. 5461 del 04/12/2013, dep. 2014, Caldaroni, Rv. 258692).
Corte di Cassazione Penale, Sez.3^ 04/09/2018 (Ud. 04/05/2018), Sentenza n.39679
