Volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti
La volontaria assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti impediscono alla persona di esprimere un libero consenso al rapporto sessuale.
La giurisprudenza di legittimità è ferma, infatti, nel ritenere, sotto l’angolo prospettico del soggetto passivo, che tra le condizioni di “inferiorità psichica o fisica“, previste dall’art. 609-bis , comma 2, n. 1, cod. pen., rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Sez. 3, n. 105 36 del 19/03/2020, Conticello, Rv. 278768).
Ancora, che la mancanza totale del consenso e l’impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di cui al primo comma dell’art. 609-bis cod. pen.; più nel dettaglio, l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti quando è tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in una situazione di palese incapacità di esprimere un consenso, esclude la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 609-bis , comma 2, cod. pen., dovendosi piuttosto ritenere integrata la violenza di cui al primo comma del medesimo articolo (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, De Souza, Rv. 282834).
Costituisce, inoltre, principio consolidato, sotto l’angolo prospettico del soggetto attivo, che l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è mai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, r. 2400 del 05/10/2017, Rv. 272074; Sez. 4, n. 38110 del 18.7.2014, B.F.; Sez. 3, n. 44641 del 17/04/2013, M.G.; Sez. 3, n. 17210 del 10/03/2011, Rv. 25014L).
Ed invero, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiare mente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali, diventando perciò irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato.
Corte di Cassazione Sez. III penale, sentenza del 13/01/2025, n. 1219
