Disciplina della protezione dei dati personali
Giova premettere che l’attuale disciplina della protezione dei dati personali si compone di una complessa trama di fonti, il cui fulcro è rappresentato dalla normativa euro unitaria di carattere generale affidata al regolamento n. 679/2016/UE, che trova completamento e integrazione nelle fonti nazionali, a partire dal d.lgs. n. 196 del 2003 (come modificato e integrato) e dal d.lgs. n. 101 del 2018, che ha coordinato le disposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali con il regolamento generale sulla protezione dei dati.
L’art. 17 del Regolamento n. 679 del 2016 enumera i casi in cui l’interessato “ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano”, prevedendo che, in tali ipotesi, il titolare “adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali”.
Nella sua originaria accezione, che presuppone una doppia pubblicazione, a distanza di tempo, della stessa notizia, il diritto all’oblio rappresenta un’ulteriore frontiera di tutela dei “tradizionali” diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di un’informazione risieda nello iato temporale che la separa dal momento dell’originaria diffusione. Un presidio, dunque, a tutela della “identità dinamica” del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo.
L’idea di fondo è che, in considerazione del passare del tempo, possa venir meno l’attualità di una notizia che, in origine, era stata legittimamente pubblicata, in quanto provvista dei requisiti della verità, pertinenza e continenza.
Quando intercorra un intervallo di tempo di una certa consistenza tra la narrazione e il fatto che ne costituisce l’oggetto, la libertà di manifestazione del pensiero è controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, o meglio di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che pure legittimamente era stato oggetto di cronaca in passato.
La Corte, con la sentenza della Prima Sezione n. 6919 del 2018, affrontando la questione se la pretesa all’oblio costituisca un diritto “assoluto” (nel senso che il semplice trascorrere del tempo pone l’interesse del titolare del dato o dell’informazione in una posizione di preminenza rispetto a quello di chi lo abbia divulgato), ovvero se contempli, tra i propri presupposti, il necessario riscontro di un (ulteriore) profilo lesivo della personalità dell’individuo (con riferimento, per esempio, al diritto alla reputazione, alla riservatezza o all’identità personale), ha affermato, in linea di principio, la prevalenza del “fondamentale diritto all’oblio” (in sé e per sé considerato).
Tale diritto è suscettibile di recedere rispetto al diritto di cronaca solo in presenza di determinati requisiti, quali il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (che deve rispondere a scopi di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali, e non già a finalità meramente divulgative o economico-commerciali); l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; l’impiego di modalità improntate alla verità, non eccedenti lo scopo informativo nell’interesse del pubblico, e scevre da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 19681 del 2019, a sua volta, ha affermato che, “in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva”.
In una seconda accezione, di privacy informatica, il diritto all’oblio non suppone una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, perché quest’ultima permane continuativamente a disposizione dell’utente della rete, a prescindere da una specifica “riproposizione”.
Vengono allora in rilievo le modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (segnatamente, internet e le banche-dati), di modo che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, si ha a che fare con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone.
Nella Rete, il diritto all’oblio assume una dimensione particolare: a rilevare è, non la ripubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, ma la sua permanenza, senza soluzione di continuità, nel momento in cui la notizia fotografa una realtà non più corrispondente.
La sentenza della Corte di Giustizia UE, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain e Google, ha riconosciuto il diritto al c.d. delisting con riferimento a un link il quale, attraverso gli archivi on line di un quotidiano, consentiva di risalire a un articolo che rievocava l’episodio di un’asta immobiliare conseguente a un pignoramento subito dal soggetto per il mancato pagamento di debiti previdenziali. In questo caso, la Corte di Giustizia, dopo aver qualificato come “trattamento di dati personali” l’attività propria dei motori di ricerca (con conseguente riconoscimento, in capo al relativo gestore, della qualità di “responsabile del trattamento”, destinatario della richiesta di “deindicizzazione” da parte dell’interessato), ritenne che le prerogative personali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dovessero prevalere vuoi sugli interessi economici del motore di ricerca, vuoi sull’interesse del pubblico ad avere accesso a tale specifica informazione, nell’ambito di una ricerca condotta sul nome del suo protagonista.
Cass., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559, ha affermato che è lecita la permanenza di un articolo di stampa nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l’articolo sia “deindicizzato” dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l’archivio storico del quotidiano. In tal modo viene, invero, a contemperarsi – in modo bilanciato – il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale.
Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto, tesa ad ottenere la cancellazione dall’archivio “on line” di un quotidiano, dell’articolo che si riferiva ad inchieste giudiziarie in ordine a fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto.
In un’altra pronuncia, si è statuito che il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato. E tuttavia, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione
della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica. Sicché nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo interesse pubblico può trovare soddisfazione anche nella sola “deindicizzazione” dell’articolo dai motori di ricerca. Nella fattispecie concreta, questa Corte ha, pertanto, cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz’altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta “on line“, non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all’oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione (Cass., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147).
Di rilievo è anche Cass., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15160. Secondo questa pronuncia, il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione, sicché, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 regolamento 2016/679, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la «deindicizzazione» dell’articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito, che, solo in ragione del carattere non troppo risalente dell’informazione, aveva negato ad un imprenditore, noto esclusivamente a livello locale, il diritto alla menzionata «deindicizzazione», in relazione ad un articolo pubblicato sul web, ove era stato riportato il contenuto di intercettazioni telefoniche di terzi, che riferivano di una presunta vicinanza di tale imprenditore a clan mafiosi, non confermata dall’apertura di alcuna indagine nei confronti di quest’ultimo).
Più di recente, Cass., sez. I, 27 dicembre 2023, n. 36021, ha ribadito la necessità di operare un effettivo bilanciamento tra tutela dei dati personali e interesse collettivo all’informazione nelle controversie in cui si invoca il diritto all’oblio, anche quando l’interessato punti al rimedio della deindicizzazione.
Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2893, a sua volta, ha ritenuto lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di un’inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, sempre che, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano e, sempre a richiesta del medesimo, al medesimo venga apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività a essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire un’indebita lesione della propria immagine sociale.
Cass., Sez. III, 1° marzo 2023, n. 6116, ha stabilito che la persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale (pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento) non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).
Sempre in relazione alla tutela dell’oblio nelle reti telematiche, Cass., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6806, ha affermato che, pure nel regime precedente al regolamento (Ue) 2016/679, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell’interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l’obbligo di provvedere senza indugio.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n.14488, del 30/05/2025
