Trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica
In tema di trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica si devono richiamare l’art. 137 del codice della privacy D.Lgs 196/03 (norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato) con specifico riferimento al DM attuativo d.d. 31.01.2019 «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 29 novembre 2018» e segnatamente agli artt. 6, 8 e 12.
Art. 6. Essenzialità dell’informazione
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 8. Tutela della dignità delle persone
1. Salva l’essenzialità dell’informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Art. 12. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall´art. 10 del Regolamento, nonché dall’art. 2-octies del Codice.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all’art. 5.
In effetti il capo I del titolo XIII del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (codice della Privacy) attuativo del Regolamento UE 2016/679 disciplina la particolare fattispecie del trattamento dei dati personali nel settore giornalistico, in considerazione dell’interferenza del diritto alla riservatezza con il parimenti fondamentale diritto alla manifestazione del pensiero e all’informazione che caratterizza l’esercizio della funzione giornalistica.
L’art. 137 del codice della Privacy prescrive difatti che i dati contemplati agli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/16 possano essere trattati nell’ambito dell’attività giornalistica anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui al successivo articolo 139, norma del testo unico che rinvia all’adozione di regole deontologiche utili all’esercizio dell’attività informativa di concerto tra il Garante e il Consiglio nazionale dell’ordine dei Giornalisti (CNOG).
Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 20387, del 21/07/2025
