Uccellagione
La legge n. 157 del 1992 distingue l’uccellagione, che a norma dell’articolo 3 della citata disciplina è sempre vietata, dall’attività venatoria che è consentita, se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (cfr. gli artt. 12 e 13 della legge n. 157 del 1992). Secondo l’orientamento costante della Corte di legittimità, costituisce “uccellagione” qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie o altri strumenti fissi, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili, mentre costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica (cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 11350 del 10/2/2015, Ungaro, Rv. 262808 e Sez. 3, n. 7861 del 12/1/2016, Vassalini, Rv. 266278, che si richiamano a Sez. 3, n. 1713 del 18/12/1995 dep. 1996, Palandri, Rv. 204726; Sez. 3, n. 4918 del 10/4/1996, Giusti, Rv. 205462; Sez. 3, n. 2423 del 20/2/1997, Carlesso, Rv. 207635; Sez. 3, n. 9607 del 2/6/1999, Baire, Rv. 214597; Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, Moreschi, Rv. 218696; Sez. 3 n. 6966 del 17/4/2000, Bettoni, Rv. 217676).
Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato di uccellagione di cui agli artt. 3 e 30 lett. e) della legge n. 157 del 1992 è il mezzo usato per la caccia; la distinzione legislativa opera, quindi, con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate, poiché il legislatore ha voluto sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili (Sez. 3, n. 4918 del 10/04/1996, Giusti, Rv. 205462), consentendo la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie con la possibilità di arrecare al patrimonio avicolo un danno potenzialmente maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli mediante attività di “caccia“.
In secondo luogo, la modifica all’art. 9 della Costituzione – avvenuta a mezzo della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con cui si è introdotto (con l’art. 1, comma 1) un secondo comma alla disposizione previgente, dedicato a sottolineare esplicitamente come la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, demandando alla legge ordinaria la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali – ha segnato un importante passaggio nel senso dell’ampliamento delle prerogative di salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi che lo compongono, anzitutto sul territorio nazionale.
Da tale potenziamento della cornice di principi di salvaguardia, tuttavia, non possono derivare automatismi concettuali che coinvolgono la natura dei beni, al fine di qualificarli o meno ai sensi dell’aggravante in esame, che rivela la sua natura valutativa ad un attento esame.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha già evidenziato, in astratto e con riguardo ad altre fattispecie concrete, come la circostanza della destinazione della cosa a pubblico servizio o a pubblica utilità configuri un’ipotesi di aggravante valutativa, seguendo il solco di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, che ha operato una distinzione tra aggravanti contestabili “in fatto“, e non valutative, ed aggravanti con natura, appunto, “valutativa“, le quali ultime hanno bisogno di essere specificamente evocate nell’imputazione per potersi ritenere validamente contestate.
Sia pur senza dettare una soluzione rigida, le Sezioni Unite hanno distinto tra le modalità di contestazione delle aggravanti che presentano la caratteristica di essere “autoevidenti“, vale a dire immediatamente percepibili da un agente “medio” nella loro portata aggravatrice del trattamento sanzionatorio, che possono legittimamente ritenersi contestabili “in fatto“, mediante la spiegazione della condotta e del suo contesto, e quelle che non hanno tale carattere di “autoevidenza“.
Per queste ultime, è doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa e che richiami l’imputato ad una difesa accorta e puntuale, visto che l’intera disciplina della coerenza tra contestazione e sentenza è funzionale ad assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa.
Le Sezioni Unite hanno ritrovato nell’art. 417, lett. b), cod. proc. pen. la necessità di includere, fra gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, «l’enunciazione in forma chiara e precisa» non solo del fatto, ma anche delle circostanze aggravanti (come anche nell’art. 429, comma 1, lett. b, per il decreto dispositivo del giudizio — a sua volta richiamato dall’art. 450, comma 3, per la citazione a giudizio direttissimo dell’imputato libero e dall’art. 456, comma 1, per il decreto dispositivo del giudizio immediato — e nell’art. 552, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. con riguardo al contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica).
L’indicazione dell’aggravante assume, dunque, nell’ottica di sistema cui rimanda la sentenza “Sorge“, il rilievo di una componente essenziale e indefettibile della contestazione dell’accusa, in linea con la previsione dell’art. 6, comma 3, lett. a) CEDU per la quale «ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico»: il riferimento alla informazione dettagliata sulla natura dell’accusa non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro incidenza sull’entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano (cfr. la sentenza Corte EDU, 11/12/2007, Drassich c. Italia).
La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell’aggravante risponde, poi, ad una prospettiva sostanzialistica fondata sulla necessità di correlazione fra l’accusa e la decisione al fine di realizzare la concreta possibilità per l’imputato di difendersi sull’oggetto dell’addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Da tali coordinate sistematiche, le Sezioni Unite hanno ricavato la distinzione tra:
1) circostanze aggravanti non valutative, la cui contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità, in quanto esse si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive: in questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato;
2) circostanze aggravanti valutative, nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, sicchè le caratteristiche della fattispecie concreta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio.
In linea con le Sezioni Unite, una recente linea ermeneutica della Corte regolatrice – sorta proprio in occasione del mutamento normativo riguardante la procedibilità dei reati di furto a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022 — ritiene la circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto alla pubblica utilità o al pubblico servizio, in relazione al furto di energia elettrica, di natura valutativa e la considera validamente contestata o contestabile, oltre che nei casi nei quali sia stata formalmente indicata, anche qualora ad essa ci si riferisca mediante “espressioni evocative” o perifrasi che la richiamino in modo sufficientemente intuibile.
Dette espressioni devono risultare idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioè effettuata mediante l’indicazione dell’articolo di legge o del comma in cui è menzionata l’aggravante, con l’esplicitazione del richiamo normativo) ed a consentire all’imputato di difendersi (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 37142 del 12/6/2024, Puglisi, Rv. 287060 — 01; Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, Bevacqua, Rv. 286291).
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 5 n. 16013 del 2025
