Associazione per delinquere
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Elemento essenziale, ai fini della configurabilità del reato associativo di cui all’art. 416 cod. peri., è, come noto, la esistenza di una struttura organizzata sovraordinata rispetto ai singoli reati e volta alla commissione di una serie indeterminata di reati: è proprio la presenza di una struttura sovraordinata rispetto ai singoli componenti a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica e a giustificare, rispetto al mero accordo volto alla commissione di reati, la punibilità del reato associativo.
Indispensabile, dunque, ai fini della configurabilità del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen. – rispetto al concorso di persone nel reato, anche continuato è l’accertamento, fondato su gravi indizi, della esistenza del programma criminoso, volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti e la inferenza della prova, anche sulla base dei reati eventualmente commessi, della esistenza di una struttura associativa in casi nei quali tale struttura sia individuabile in un ufficio pubblico, preesistente e funzionale alla realizzazione di finalità lecite, del perseguimento, attraverso specifiche condotte, di obiettivi illeciti.
La differenza fra il reato associativo e il concorso di persone nel reato continuato si individua, pertanto, nel diverso atteggiarsi dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti (ex plurimis Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 27444201).
Rilevante, inoltre, ai fini della configurabilità del reato associativo, la stabilità del vincolo e la indeterminatezza del programma che si manifesta nella capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre alla consumazione dei reati fine.
Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 6 n. 23808 del 2025

