Incentivo all’esodo
Natura che riveste l’incentivo all’esodo secondo la giurisprudenza tributaria
In base all’art. 49, comma 1, t.u.i.r., sono redditi di lavoro dipendente «quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro».
Il primo comma dell’art. 51 t.u.i.r. dispone, poi, che il reddito di lavoro dipendente è costituito «da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Avendo riguardo alla precedente versione della norma, l’art. 48 t.u.i.r. (sostituito dall’art. 51 ad opera del d.lgs. n. 344/2003) qualificava reddito di lavoro dipendente quello costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti «in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali» e questa Corte regolatrice aveva precisato, fin dal 2000, che le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, siccome percepite «in dipendenza» del rapporto di lavoro, sono soggette ad IRPEF: tra esse si è ritenuto rientrare anche l’emolumento costituente incentivo alle dimissioni volontarie (Cass. 5 gennaio 2000, n. 51).
D’altro canto, l’art. 17 (già art. 16), comma 1, lett. a), t.u.i.r. dispone che sono soggetti a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente e le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso».
In proposito, la Corte di legittimità, dopo aver rilevato che le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente, costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di remunerare il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto, in funzione del ristoro di un lucro cessante, ha osservato che le stesse sono assoggettate alla tassazione separata alla stregua delle «altre indennità e somme» di cui all’art. 16 (poi art. 17), primo comma, lett. a), del t.u.i.r., percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 31 maggio 2013, n. 13777).
Insomma, ai fini della individuazione della corretta imposizione, l’incentivo all’esodo ha sicuramente la natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro e si risolve in una remunerazione erogata in dipendenza del rapporto di lavoro; ragion per cui le somme a tale titolo corrisposte devono essere assoggettate a tassazione (separata), al ricorrere dei presupposti convenzionali (Cass. 24 agosto 2022, n. 25193; sulla stessa linea: Cass. 26 febbraio 2019, n. 5545; Cass. 24 luglio 2013, n. 17986; Cass. 27 giugno 2007, n. 14821).
Corte di Cassazione 12 luglio 2016, sentenza n. 14171; sentenza n. 6229, del 07/03/2024
