Procedimenti in materia di famiglia
D.lvo n. 149/2022, istitutivo del Rito unico per la famiglia
Giova premettere che i procedimenti in materia di famiglia, soprattutto quelli che coinvolgono la prole minorenne, sono caratterizzati da una intrinseca urgenza.
In particolare, i rapporti oggetto di tali procedimenti, di regola, non possono attendere la decisione finale per trovare una regolamentazione. Per questo, dunque, in tale ambito, la normativa introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 ha previsto numerosi interventi a vario titolo “provvisori” con i quali il giudice detta discipline “interinali“, di norma a natura sommaria, nelle more della pronuncia definitiva. In particolare, come si è osservato in dottrina, «la prassi di adottare misure provvisorie nel corso dei giudizi de potestate viene spesso dettata dalla finalità di evitare al minore di vivere una situazione di grave conflitto tra i genitori e di concedere alle parti il tempo necessario a ristabilire un loro equilibrio gravemente compromesso, attraverso percorsi terapeutici e comportamenti indicati nel provvedimento provvisorio, che sono più facili da monitorare mediante misure interlocutorie, rispetto alla pronuncia di un provvedimento definitivo che potrebbe segnare una sorta di resa di fronte ad una situazione patologica e disincentivare i genitori nel seguire il percorso di recupero».
La legge delega n. 206 del 2021, recante la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, è intervenuta in maniera rilevante in ordine a tali provvedimenti al fine di razionalizzare ed uniformare il sistema. Ampio spazio, infatti, è stato dedicato dal legislatore delegante alla regolamentazione delle misure d’urgenza, tanto nella parte della riforma relativa all’introduzione del nuovo procedimento unitario “in materia di persone, minorenni e famiglie” che in quella relativa all’istituzione del “tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie“, data l’importantissima e delicata funzione che esse assolvono nel contenzioso familiare.
Tra le norme contenenti i “principi e criteri direttivi” cui il legislatore delegato si è dovuto uniformare nel disciplinare questo specifico e peculiare aspetto della materia è doveroso segnalare, per quanto di specifico interesse in questa sede, almeno le seguenti: i) prevedere “la possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni” (art. 1, comma 23, lett. f], della l. delega); ii) “prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d’ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi” (art. 1, comma 23, lett. m], della l. delega); iii) “prevedere che il giudice relatore possa (…), invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti” (art. 1, comma 23, lett. n], della l. delega); iv) “prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d’ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale” (art. 1, comma 23, lett. r], della l. delega); v) “stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio” (art. 1, comma 23, lett. u], della l. delega); vi) “stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d’appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni” (art. 1, comma 24, lett. q], della l. delega, relativo al funzionamento dell’istituendo, Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie).
Da questi principi posti dalla legge delega è scaturito il contesto normativo da esaminarsi per rispondere al quesito posto dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale e che, almeno in prima approssimazione, può essere circoscritto ai seguenti nuovi articoli introdotti nel codice di rito, mediante l’inserimento in quest’ultimo del titolo IV-bis del suo Libro secondo:
i) 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili) – “In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”. Ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, la norma consente al presidente, o al giudice da lui delegato, in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto o di pregiudizio all’attuazione della misura, di adottare provvedimenti opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il contraddittorio, salvo, poi, fissare un’udienza entro i successivi quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate;
ii) 473-bis.22 (Provvedimenti del giudice) – “1. Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo. 2. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento. 3. Con l’ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi. 4. Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato”.
Esso, nel solco del precedente art. 473-bis.21, disciplina i nuovi poteri del giudice, da esercitarsi fin dalla prima udienza di comparizione delle parti fissata ai sensi dell’art. 473-bis.14, e, per quanto di specifico interesse in questa sede, innovando rispetto alla normativa previgente, prevede la concentrazione di poteri in capo al giudice relatore, sia di natura tipicamente decisoria, attraverso l’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, prima della riforma attribuiti alla competenza del presidente ai sensi dell’articolo 708, comma 3, cod. proc. civ., sia istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall’art. 473-bis.17.
È previsto, infatti, che, sempre alla prima udienza, con lo stesso provvedimento con il quale adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice ammette i mezzi di prova e fissa l’udienza per la relativa assunzione, da tenersi entro novanta giorni, predisponendo, al contempo il calendario del processo. In questa parte l’ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall’articolo 177 cod. proc. civ., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti sopravvenuti; iii) 473-bis.23 (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti) – “I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”; iv) 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti) – “1. Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello. 2. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. 3. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. 4. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L’ordinanza è immediatamente esecutiva. 5. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione”.
È opportuno, inoltre, menzionare pure, l’art. 473-bis.34, inserito nella disciplina dell’appello e rubricato Udienza di discussione, a tenore del quale “1. La trattazione dell’appello è collegiale. 2. All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza. 3. La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza. 4. Il giudice dell’appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore”.
Le riportate nuove disposizioni contenute nel Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di procedura civile rappresentano, come condivisibilmente affermatosi in dottrina, «uno degli esempi più netti di tutela giurisdizionale differenziata presenti nel nostro ordinamento, in ossequio al principio di strumentalità del processo al diritto e all’esigenza di rendere il primo il più possibile aderente alla natura dell’interesse sostanziale tutelato, come richiesto dal coordinato disposto degli artt. 3, comma 2, e 24, comma 1, Cost., letti ed interpretati – in questo particolare ambito – anche alla luce delle convenzioni internazionali che si occupano dei diritti del minore. L’interesse tutelato prioritariamente dalle nuove norme è, infatti, quello del minore, cioè un interesse, la cui realizzazione dipende dall’attuazione di obblighi a carattere prevalentemente personale, che impongono che il potere-dovere di adottare provvedimenti provvisori con funzione cautelare, il potere-dovere di regolare in via definitiva il rapporto controverso, nonché il potere-dovere di garantire sul piano esecutivo il rispetto delle decisioni assunte spettino tutti al medesimo giudice, che rappresenta l’unico punto di riferimento da cui si irradia la tutela giurisdizionale nelle tre tradizionali direttrici tipiche (dichiarativa, esecutiva e cautelare), secondo un principio di tutela giurisdizionale globale dell’interesse del minore. L’aderenza della disciplina positiva a tale principio assicura, infatti, che tale interesse sia preso in cura dalla giurisdizione con provvedimenti costantemente adeguati alla mutevolezza del rapporto giuridico tutelato, evitando – così – che venga esposto al rischio di subire pregiudizi non più riparabili».
Corte di Cassazione sentenza n. 11688, del 30/04/2024

