Delitto di scambio elettorale politico-mafioso
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Evoluzione normativa
Nella formulazione originaria del delitto di scambio elettorale politicomafioso, introdotta dall’art. 11-ter, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa“, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. puniva la condotta del soggetto che, aspirando a vincere una competizione elettorale, avesse ottenuto dall’appartenente all’associazione mafiosa la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.
Il soggetto attivo del reato, dal lato dei soggetti politici, era, dunque, solo il candidato e la controprestazione del patto illecito di procacciamento dei voti era costituito solo dalla dazione di danaro.
L’art. 1 della legge 17 aprile 2014, n. 62,ha, tuttavia, riformulato l’art. 416- ter cod. pen., ampliando l’oggetto della controprestazione rilevante ai fini della configurazione della fattispecie, sino a ricomprendere la corresponsione o la promessa di “altre utilità” e, dunque, ha eliso il riferimento esclusivo al denaro quale controprestazione per l’associazione mafiosa.
Il legislatore, in questo modo, ha inteso ovviare a uno dei principali difetti dell’originaria formulazione del delitto, che ne frustrava l’efficacia punitiva, in quanto, nella realtà effettuale, la controprestazione da parte dei politici della promessa di procacciamento di voti non sempre e non solo era costituita dalla promessa o dalla dazione di danaro.
Con questa modifica della disposizione, inoltre, il legislatore ha positivizzato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, fortemente criticato dalla dottrina, in quanto ritenuto radicalmente contrastante con il divieto di analogia in malam partem; questo orientamento riteneva che l’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio della promessa di voti potesse essere costituito non solo dal denaro, ma anche da beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici, quali i mezzi di pagamento diversi dalla moneta, i preziosi, i titoli o i valori mobiliari, restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice le altre “utilità“, suscettibili di essere oggetto di monetizzazione solo in via mediata (ex plurimis: Sez. 6, n. 20924 del 11/04/2012, Gambino, Rv. 252788 – 01; Sez. 2, n. 47405 del 30/11/2011, D’Auria, Rv. 251609 – 01; Sez. 2, n. 46922 del 30/11/2011).
Il legislatore, dopo aver elevato la cornice edittale della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 416-ter cod. pen. con l’art. 1, comma 5, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario“), è tornato nuovamente sulla formulazione dell’oggetto del reato di scambio elettorale politico-mafioso.
L’art. 1 della legge 21 maggio 2019, n. 43 («Modifica all’articolo 416- ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso») ha, infatti, ulteriormente ampliato l’oggetto della controprestazione del reclutatore dei voti, facendo riferimento a «qualunque altra utilità» e alla «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa».
La giurisprudenza di legittimità, anche dopo questo intervento di riforma, ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla necessità che l’utilità corrisposta o promessa dal politico sia suscettiva di “immediata monetizzazione” (Sez. 2, n. 51659 del 17/11/2023, Bianco, Rv. 285679 – 01, che ha escluso che l’utilità potesse rinvenirsi nel cambio di destinazione urbanistica di un fondo, finalizzato a consentire alla locale parrocchia la realizzazione di una mensa per poveri, dalla quale non derivava alcun vantaggio economica per l’imputato; più di recente, non massimate sul punto, Sez. 1, n. 46006 del 01/06/2023, Scozzari, Sez. 1, n. 17455 del 30/01/2018, Alesci).
Secondo una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, l’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da «qualunque altra utilità», termine che ricomprende qualsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente (Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271- 02, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto nella promessa di un candidato sindaco di promuovere presso un magistrato di sua conoscenza la scarcerazione anticipata di uno dei componenti del clan, in cambio dell’impegno da parte dei membri del gruppo criminale di procacciare voti in suo favore nella competizione elettorale).
In questa sentenza la Corte ha rilevato che, se nella formulazione previgente il legislatore definiva l’utilità oggetto dell’erogazione o della promessa alternativa al danaro quale «altra utilità», nella formulazione attuale il legislatore ha fatto riferimento a “qualunque altra utilità“.
Questa interpolazione, altrimenti inutile, non può spiegarsi se non con l’intento del legislatore – in coerenza, del resto, con la ragione dell’intervento normativo di riforma – di ampliare il novero delle condotte penalmente rilevanti, ricomprendendovi qualsiasi effetto vantaggioso e superando, quindi, la precedente giurisprudenza per la quale potevano rilevare, sotto il profilo in esame, soltanto beni traducibili in valori di scambio immediatamente quantificabili in termini economici.
Si ritiene di dare continuità a questo ultimo orientamento, ribadendo che la nozione di «qualunque altra utilità» di cui al primo comma dell’art. 416-ter cod. pen. ricomprende qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dal danaro, che abbia valore per l’associazione di tifo mafioso i cui esponenti abbiano promesso il procacciamento dei voti.
Il legislatore, infatti, anteponendo l’aggettivo indefinito «qualunque» alla locuzione «altra utilità», ha inteso superare ogni distinzione operata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al carattere patrimoniale o non patrimoniale della stessa, alla sua idoneità a essere “monetizzata” immediatamente o in via solo mediata.
Questa «altra utilità» può, dunque, essere rappresentata anche dalla promessa di comportamenti indebiti e vantaggiosi per l’associazione di tipo mafioso, come l’assegnazione di appalti, l’assunzione di lavoratori e l’adozione di provvedimenti favorevoli (quali la nomina ad assessore in settori nevralgici nella gestione politica del territorio di un soggetto succube ai dettami dell’associazione mafiosa o, comunque, contiguo alla stessa).
Parimenti può integrare la promessa di utilità rilevante ai sensi del primo comma dell’art. 416-ter cod. pen. la “raccomandazione” o, comunque, l’impegno del politico di spendere il proprio specifico potere di influenza nell’interesse dell’associazione mafiosa (come nel caso deciso da Sez. 6, n. 43186 del 11/09/2024, Sorbello, Rv. 287271 – 02, sopra citato).
Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 14344, deposito del 11 aprile 2025
